Nessuna indulgenza per i "truffatori del cartellino"


Il comportamento abituale esclude la particolare tenuità del fatto
Nessuna indulgenza per i "truffatori del cartellino"

Il dipendente che abbia l’abitudine di far timbrare ad altri il proprio cartellino non potrà beneficiare dell’istituto disciplinato all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità quando il fatto contestato sia di particolare tenuità.

La Cassazione chiarisce che certamente tale caratteristica non si addica a condotte ripetute nel tempo, prova di una pericolosa abitudine di vita.

Con la sentenza n. 38997/2018 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto da un soggetto, già condannato in appello alla pena di anni 2 di reclusione e € 900,00 di multa, il quale aveva ritenuto che le proprie condotte (far timbrare ad altri colleghi il proprio cartellino) potessero farsi rientrare nella causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., in quanto uniti dal vincolo della continuazione.

Precisa la Corte come tale ultimo istituto, di per sé non incompatibile con la particolare tenuità del fatto, sia cosa ben diversa dal reato abituale, che si configura in presenza di una condotta reiterata, che per espresso disposto normativo non può beneficiare del trattamento di maggior favore previsto.

Il ricorso, pertanto, è stato respinto, avendo la Suprema Corte ritenuto che nel caso di specie far timbrare ad altri il proprio cartellino fosse espressione di un vero e proprio stile di vita.

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di Avv. Manuela Martinangeli

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