Nessuna misura se mancano concretezza e attualità


La S.C. conferma il principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale per legittimare l'adozione della misura cautelare
Nessuna misura se mancano concretezza e attualità
Con la sentenza 26531 del 27 aprile 2017 la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ha ribadito il principio - di recente enunciato più volte dalla stessa giurisprudenza di legittimità - secondo cui "l’art. 274 c.p.p., lett. c), modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere "concreto e attuale".
Il caso è quello di una donna accusata del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, per aver attraverso la propria Società ottenuto l'ammissione della stessa al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico facendosi erogare una somma pari ad euro 500.000,00, senza averla mai restituita. Secondo la Procura sussistevano le condizioni legittimanti l'adozione di un provvedimento restrittivo in quanto, sebbene la Società fosse ormai stata chiusa da mesi, l'indagata avrebbe comunque potuto commettere un reato della stessa indole, avvalendosi di un'altra eventuale Società. Dette considerazioni venivano confermate dal Tribunale del Riesame che rigettava la richiesta ex art. 309 c.p.p. proposta dall'indagata.
La difesa proponeva così ricorso per Cassazione, assumendo che a seguito della riforma del 2015, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c), ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà; il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere".

Difatti la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'indagata, annullava l'ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame per nuovo esame, asserendo che "quanto ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza ex art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa effettivamente porre in essere un contributo causale a condotte che offendono lo stesso bene giuridico offeso dal delitto per cui si procede; il requisito della attualità sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati in ordine alla ricorrenza della quale è onere del giudice motivare in particolare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero alla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Nel caso di specie va rilevato che - sia in ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sia in ordine ai criteri di scelta della misura - la motivazione del provvedimento impugnato risulta congetturale. Non viene infatti specificato in che modo possa ritenersi concreta la possibilità di una reiterazione delle condotte contestate e quali siano le capacità che la donna abbia offerto nel caso di specie o possa offrire in relazione alla possibilità di reiterazione".

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di Avv. Massimo Titi

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