Nessuna responsabilità penale del genitore se il figlio esce di casa a sua insaputa


Margini applicativi del reato di cui all’art. 591 c.p.
Nessuna responsabilità penale del genitore se il figlio esce di casa a sua insaputa

Il Tribunale di Bari ha escluso la responsabilità penale di un genitore non affidatario il quale, durante il periodo di visita al figlio minore, non si era avveduto della fuga del bambino dalla propria abitazione.

Il procedimento penale, definito dal Tribunale di Bari con sentenza n. 702/2018, trae origine dalla vicenda di un bambino di quattro anni, che, durante il periodo di permanenza presso la casa del padre non affidatario, volutamente e senza comunicare nulla al genitore esce di casa per tornare dalla madre.

Un agente dei Carabinieri lo ritrova poco tempo dopo a camminare da solo senza scarpe e senza giubbotto.

Nel caso di specie la responsabilità del padre, su cui comunque grava l’obbligo giuridico di vigilanza sul figlio minore, è stata esclusa in considerazione delle circostanze fattuali emerse nel corso del giudizio, nel quale si è dato prova della volontaria uscita di casa del bambino mentre il padre stava dormendo, dopo aver trascorso un pomeriggio in sua compagnia.

Nella vicenda in esame la condotta imprudente del genitore, al quale potrebbe semmai rimproverarsi di non aver adottato le cautele per evitare l’allontanamento del figlio, non può certamente integrare il reato di abbandono di persone minori o incapaci sanzionato all’art. 591 c.p., mancando il necessario dolo.

Il Tribunale di Bari ha, pertanto, assolto l’imputato dal reato contestato.

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di Avv. Manuela Martinangeli

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