Nessuna tassazione per i trasferimenti immobiliari in sede di divorzio

I trasferimenti immobiliari tra coniugi che vengono effettuati in considerazione del divorzio (o della separazione), perché funzionali alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e senza i quali non sarebbe possibile raggiungere la definizione del divorzio stesso, rientrano tra le agevolazioni fiscali di cui all’art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
L’atto di trasferimento sarà, pertanto, soggetto solo agli onorari notarili e non all’imposta di bollo, registro e ogni altra tassa. Anche il trasferimento in favore dei figli soggiace, nel medesimo contesto – cioè raggiungimento dell’accordo di divorzio – alla stessa normativa.
Quel che è fondamentale è che il trasferimento avvenga in quanto indispensabile al raggiungimento di un accordo, quindi, funzionale alla risoluzione della controversia coniugale e soggetto, pertanto, al consenso di entrambi i coniugi.
Importante quanto sancito da Corte di Cassazione n. 3110 del 2016, in quanto ha rappresentato un mutamento di opinione della Cassazione rispetto al precedente orientamento:
• “Gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, sono esenti, ex art. 19 l. n. 74 del 1987, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
• “Quanto sopra, nei limiti propri della presente decisione, induce questa Corte a ritenere che, nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge (per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di separazione legale ininterrotta).
In tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19”.
Molto spesso gli accordi di trasferimento immobiliare in sede di separazione/divorzio riguardano la casa coniugale, sovente cointestata, che in sede di accordi viene trasferita ad un coniuge o ai figli, con ciò permettendo di definire il più generale accordo di separazione/divorzio.
Tuttavia, non è detto che debba sempre per forza essere l’immobile coniugale oggetto di trasferimento: secondo l’indirizzo della Suprema Corte sopra richiamato, anche immobili diversi, la cui titolarità viene trasferita in occasione del divorzio, devono essere soggetti alla previsione dell’art. 19, L. 74/1987 e, quindi, il trasferimento non deve essere tassato.
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