News previdenziali su reddito di cittadinanza e pensioni

Il nuovo Decreto Legge (DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n° 4) pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede importanti novità sui seguenti temi previdenziali:
• Quota 100 (Art. 14)
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS e alla gestione separata possono accedere con pensione anticipata all’età di 62 anni d’età con 38 di contributi in via sperimentale per il triennio 2019-2021 a partire dal 1° aprile 2019 (per i dipendenti pubblici dal 1° agosto 2019) per chi matura il requisito al 31/12/2018. A tale requisito non si applica l’adeguamento alla speranza di vita.
Nessuna penalizzazione economica.
È prevista una finestra d’uscita di 3 mesi (6 mesi per i dipendenti pubblici).
Si potrà esercitare questo diritto anche dopo il 2021, purché sia stato maturato il requisito nel triennio 2019-2021.
Chi accede al pensionamento con Quota 100 ha il divieto di cumulare l’assegno con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi annui.
Focus: Il Cumulo ai fini della quota 100 mediante l’applicazione della legge n. 228/2012
Al fine di raggiungere l’anzianità contributiva di 38 anni di contributi è possibile cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle gestioni INPS (Legge 228/2012). Non è possibile fare il cumulo con le casse professionali (Legge 232/2016). Il cumulo per raggiungere quota 100 non prevede l’adeguamento alla speranza di vita, ma la finestra d’uscita (di 3 o 6 mesi a seconda se dipendente privato o pubblico).
• Pensione Anticipata (Art. 15)
Si potrà continuare ad andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e con 41 anni e 10 mesi per le donne. Gli adeguamenti alla speranza di vita vengono sospesi fino al 31/12/2026 (non c’è quindi l’incremento di 5 mesi del 2019). C’è, però, la finestra d’uscita di 3 mesi.
• Opzione donna (Art. 16)
Il decreto mantiene in vita l’«opzione donna». Le lavoratrici dipendenti con 58 anni d’età (nate entro il 31/12/1960) e le lavoratrici autonome con 59 anni d’età (nate entro il 31/12/1959) con 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 potranno andare in pensione, ma con l’assegno calcolato interamente col contributivo.
A tale requisito non si applica l’adeguamento agli incrementi alla speranza di vita.
Rimane in vigore l’applicazione delle finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
• Lavoratori Precoci (Art. 17)
Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31/12/2026 e possono accedere al pensionamento con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. È stata introdotta una finestra d’uscita di 3 mesi.
• Ape Sociale (Art. 18)
L’Anticipo Pensionistico Sociale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019.
• Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (Art. 20)
Chi ricade nel sistema contributivo (post 31/12/1995), in regime sperimentale nel triennio 2019-2021, può riscattare periodi di buco contributivo per un massimo di 5 anni anche non continuativi.
Tali contributi vengono calcolati in base a criteri ordinari: quindi, a ciascun anno che si intende riscattare, viene applicata l’aliquota di riferimento della gestione di appartenenza al reddito imponibile degli ultimi 12 mesi. Il costo è per il 50% detraibile in cinque quote annuali.
La domanda di riscatto potrà essere fatta anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
Il riscatto potrà essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Il versamento dell’onere può essere fatto in un’unica soluzione oppure in 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Viene inoltre introdotta la possibilità di riscattare gli anni di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni di età: il contributo per ogni anno da riscattare è pari al livello minimo imponibile annuo (attualmente è pari a 15.710 €) moltiplicato per l’aliquota di computo, vigente alla data di presentazione della domanda.
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