Niente Irap per medici associati o in convenzione


Il medico professionista convenzionato con la struttura ospedaliera e lo studio medico associato godono di un regime di esenzione dall'Irap. Vediamolo
Niente Irap per medici associati o in convenzione
Per quanto concerne il mondo delle libere professioni, due recenti arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato chiarezza al panorama impositivo dell'Irap.

Grande risonanza ha giustamente ricevuto la decisione Cass. civ., SS.UU., 10/05/2016 n. 9451, con la quale si è esclusa l'Irap per i professionisti che si avvalgono di un solo dipendente con funzioni prevalentemente esecutive.
Quando si tratta di attività medica svolta dal singolo professionista, va altresì richiamato l'art. 1 co. 125 L. n. 298 del 2015 (Legge di stabilità 2016) che nega l'esistenza dell'autonoma organizzazione - così escludendo la debenza dell'Irap - per i "medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' svolta". La disposizione specifica però che "L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale".

Se la giurisprudenza e il legislatore hanno eroso il campo applicativo dell'Irap in favore del singolo professionista, dall'altro lato è stata irrigidita l'operatività dell'imposta quando si parli di studi associati.
Infatti, con un'altra recentissima decisione, le Sezioni Unite hanno ribadito il rigoroso orientamento per cui gli studi professionali associati sono sempre assoggettati ad Iva.
Con la sentenza Cass. civ., SS.UU., 13/04/2016 n. 7291, si è ricordato che il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive - quale esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi - si presume ex lege nei confronti di società ed enti soggetti passivi dell'imposta dell’art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997, comprese le società semplici e "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni" ex art. 5, co. 3, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986.
In queste fattispecie è esclusa la necessità di procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione che per l'appunto viene presunta dal legislatore.

Tuttavia le Sezioni Unite, sempre con la sentenza in parola n. 7291/16, segnalano l'importante eccezione della medicina di gruppo contemplata dall’art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000, che rimane tendenzialmente fuori dal perimetro Irap.
La norma stabilisce che, al fine di raggiungere una pluralità di obiettivi specificamente indicati rivolti al miglioramento del Servizio, i medici di medicina generale possono realizzare forme di lavoro associativo, di cui vengono indicati i criteri generali di ispirazione e i requisiti formali.
Al comma 9 viene regolata la medicina di gruppo con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l'altro, per l'utilizzo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune. Dunque, contrariamente ad altre forme di associazionismo professionale, lo studio medico costituito ai sensi dell'art. 40 co. 9 del D.P.R. n. 270 del 2000, non andrà assoggettato ad Irap e tale esenzione varrà anche qualora fosse dotato di personale dipendente di segreteria e infermeristico comune.
A parere di chi scrive tale principio non può essere esteso in modo automatico e indifferenziato a tutte le fattispecie, dovendosi analizzare le specificità del caso concreto - in primo luogo numero dei dipendenti e mansioni concretamente svolte - prima di acquisire la certezza che l'Irap non si applichi nei confronti dello studio medico associato.

Articolo del:


di Avv. Andrea Bugamelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse