Niente Iva sui rifiuti


L'imposta sui rifiuti non va assoggettata ad Iva e il contribuente può chiedere il rimborso dell'aliquota Iva illegittimamente applicata.
Niente Iva sui rifiuti
La tassa sui rifiuti ha visto una complessa evoluzione a partire dalla Tarsu, passando per T.i.a. 1, T.i.a. 2 e Tares, per giungere oggi alla Tari (ricompresa nello Iuc). Nell’arco di questo avvicendamento si è presentato, diversamente declinato, il problema della sottoposizione ad Iva delle tariffe sui rifiuti.
Per quanto concerne la Tarsu, la Corte Costituzionale ne ha rilevato la natura tributaria, con conseguente estraneità all’orbita applicativa dell’Iva, facendo anche espresso riferimento alla T.i.a. 1 (Corte Cost., sent. 24/07/2009 n. 238).
Nello specifico della T.i.a. 1 (art. 49, D.Lgs. 22/1997) si segnala la recentissima sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno abbracciato l’orientamento per cui la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha natura tributaria e non è soggetta ad I.v.a. (Cass. civ., SS.UU., 15/03/2016 n. 5078).
Infatti, osservano le Sezioni Unite, l’I.v.a. colpisce la capacità contributiva che si manifesta nel momento in cui si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con quanto previsto dall'art. 3, D.P.R. 633/72. Diversamente, la T.i.a. 1 presenta caratteri prettamente impositivi in quanto espressione di potere autoritativo, ravvisabile nell'assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore del servizio ed utente nonché nella predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico.
A tale ultimo proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ, sez. trib., 10/03/2015 n. 4723) aveva già osservato come l'assenza di corrispettività è insita nel meccanismo di commisurazione del tributo sui rifiuti, suddiviso in parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio) e parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione).
La non imponibilità Iva della tassa sui rifiuti è compatibile con l’ordinamento europeo; infatti la Corte di Giustizia (CGE. sent. 16/07/2009 causa n. C-254/08) ha chiarito che il principio comunitario del "chi inquina paga", in forza del quale il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dai detentori dei medesimi, non osta a che gli Stati membri adattino il contributo in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito, senza che si ravvisi una violazione dell'art. 15, lett. a), della Direttiva 2006/12.
La situazione è mutata in vigenza della T.i.a. 2 (art. 238, D.Lgs. 152/06), la cui assoggettabilità ad Iva deriva dall’art. 14, comma 33, D.L. 78/10, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria". Per inciso
Tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma interpretativa incide unicamente sui rapporti successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (Cass. civ., sez. trib. 13/04/2012 n. 5831). Dunque deve ritenersi che le istanze di rimborso Iva, riguardanti le imposte sui rifiuti del sistema normativo precedente, rimangono degne di accoglimento.
Per quanto concerne la più recente Tares, l’art. 14 D.L. 201/11 la qualifica espressamente come "tributo". Allo stesso modo la Tari, attualmente vigente, viene definita come "tassa" dall’art. 1, commi 639 e ss., L. 147/13.
Dunque, la definizione legislativa è piuttosto chiara nel ricondurre le tariffe all’interno del perimetro fiscale, in mancanza tra l’altro di una norma interpretativa di segno contrario alla strgua del citato art. 14 per la T.i.a. 2.
Ne deriva che il carattere autoritativo di Tares e Tari, la predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, l’assenza di un rapporto sinallagmatico, militano nel senso di escludere Tares e Tari dall’ambito applicativo dell’Iva.

Deve così concludersi che - salvo la parentesi temporale relativa alla T.i.a. 2 - l’imposta sui rifiuti non è tendenzialmente assoggettabile ad Iva e, laddove il contribuente abbia subito o si veda applicata la maggiorazione derivante dall’aliquota Iva, potrà opporsi al pagamento di tale importo o, più semplicemente, richiederne il rimborso.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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