Niente pec per le cartelle di pagamento
Le Commissioni Tributarie dichiarano nulla la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec

LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI VIA PEC È NULLA
A tale risultato stanno giungendo sempre più sentenze di Commissioni tributarie provinciali e regionali. Trattasi sia delle notifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sia effettuate ai suoi tempi da Equitalia se la cartella è stata allegata alla mail in formato .pdf invece che in formato .p7m.
Tra le ultime pubblicate, e sicuramente tra le più autorevoli, vi è la Sentenza n. 9467/11/17 della Commissione tributaria regionale della Campania che chiaramente stabilisce che "La notifica della pec non è valida in quanto avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione pdf anziché p7m atteso che l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico nonché, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto può essere garantita solo attraverso l’estensione del file p7m". E ancora prosegue «Trattandosi di copia informatica dell’originale analogico l’assenza dell’attestazione di conformità all’originale (ex art. 23bis CAD) rende la cartella priva dei requisiti di autenticità e conformità prescritti dalla disciplina di settore in materia di documento informatico".
La sentenza dei giudici campani non è isolata e si pone in continuità con un’altra serie di sentenze atte ad attribuire nullità alla notifica via PEC degli atti impositivi se assenti di alcuni requisiti fondamentali. In particolare, essendo la cartella un atto destinato a produrre determinati effetti giuridici, i giudici ritengono necessaria la presenza della relata di notifica e della prova che l’atto sia stato sottoscritto con modalità digitali (e da qui l’obbligo di allegazione anche del file in formato .p7m). In tema di atti della pubblica amministrazione, non è raro il caso in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi direttamente degli atti impositivi tramite posta elettronica certificata e, salvo rari casi, provvede all’allegazione del file in formato .p7m. Quindi la medesima Agenzia delle Entrate si comporta conformemente a quanto stabilito dai giudici campani, comportamento invece differente rispetto a quello adottato ora dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e prima da Equitalia.
Anche il decorso del termine dell’impugnazione della cartella medesima non parrebbe ostativo all’eventuale ricorso, infatti la nullità della notifica dell’atto prodromico permette l’impugnazione dell’atto successivo e contestuale richiesta di annullamento anche di tutti gli atti propedeutici, tra cui vi sarà la cartella medesima.
A tale risultato stanno giungendo sempre più sentenze di Commissioni tributarie provinciali e regionali. Trattasi sia delle notifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, sia effettuate ai suoi tempi da Equitalia se la cartella è stata allegata alla mail in formato .pdf invece che in formato .p7m.
Tra le ultime pubblicate, e sicuramente tra le più autorevoli, vi è la Sentenza n. 9467/11/17 della Commissione tributaria regionale della Campania che chiaramente stabilisce che "La notifica della pec non è valida in quanto avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione pdf anziché p7m atteso che l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico nonché, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto può essere garantita solo attraverso l’estensione del file p7m". E ancora prosegue «Trattandosi di copia informatica dell’originale analogico l’assenza dell’attestazione di conformità all’originale (ex art. 23bis CAD) rende la cartella priva dei requisiti di autenticità e conformità prescritti dalla disciplina di settore in materia di documento informatico".
La sentenza dei giudici campani non è isolata e si pone in continuità con un’altra serie di sentenze atte ad attribuire nullità alla notifica via PEC degli atti impositivi se assenti di alcuni requisiti fondamentali. In particolare, essendo la cartella un atto destinato a produrre determinati effetti giuridici, i giudici ritengono necessaria la presenza della relata di notifica e della prova che l’atto sia stato sottoscritto con modalità digitali (e da qui l’obbligo di allegazione anche del file in formato .p7m). In tema di atti della pubblica amministrazione, non è raro il caso in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi direttamente degli atti impositivi tramite posta elettronica certificata e, salvo rari casi, provvede all’allegazione del file in formato .p7m. Quindi la medesima Agenzia delle Entrate si comporta conformemente a quanto stabilito dai giudici campani, comportamento invece differente rispetto a quello adottato ora dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e prima da Equitalia.
Anche il decorso del termine dell’impugnazione della cartella medesima non parrebbe ostativo all’eventuale ricorso, infatti la nullità della notifica dell’atto prodromico permette l’impugnazione dell’atto successivo e contestuale richiesta di annullamento anche di tutti gli atti propedeutici, tra cui vi sarà la cartella medesima.
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