Niente ricevuta fiscale nell'e-commerce
Gli operatori B2C per servizi di TLC, teleradiodiffusione e di e-commerce, sono dispensati dall'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Con un laconico decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione del 2° comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 31/03/2015, ha reso operativa l’esclusione per gli operatori di commercio elettronico e telecomunicazioni dall’obbligo di emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali, per operazioni effettuate nei confronti di privati nell’ambito del cosiddetto B2C (business to consumer).
L’unico comma dell’art. 1 del suddetto Decreto, così recita:
"1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione."
L’articolo 2 puntualizza che la norma "...si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015."
Vale la pena di ricordare che l’art. 12, comma 1 della Legge 30/12/1991 ha istituito la cosiddetta certificazione dei corrispettivi, ovvero la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.
Pertanto, a far data lo scorso 1/1/2015 (si, dallo scorso 1° gennaio), tutti gli operatori nazionali di e-commerce, telecomunicazione e teleradiodiffusione, per vendite effettuate nei confronti di privati consumatori residenti all’interno del territorio nazionale, aderendo a questo regime facoltativo, non sono più tenuti ad emettere ricevute o scontrini fiscali a giustificazione dei corrispettivi percepiti. L’obbligo di emettere le ricevute o scontrini fiscali, permane invece per operazioni effettuate nei confronti di imprese, artisti e professionisti soggetti passivi IVA, così come per operazioni poste in essere nei confronti di non residenti, siano essi privati che soggetti passivi IVA.
L’unico comma dell’art. 1 del suddetto Decreto, così recita:
"1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione."
L’articolo 2 puntualizza che la norma "...si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015."
Vale la pena di ricordare che l’art. 12, comma 1 della Legge 30/12/1991 ha istituito la cosiddetta certificazione dei corrispettivi, ovvero la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.
Pertanto, a far data lo scorso 1/1/2015 (si, dallo scorso 1° gennaio), tutti gli operatori nazionali di e-commerce, telecomunicazione e teleradiodiffusione, per vendite effettuate nei confronti di privati consumatori residenti all’interno del territorio nazionale, aderendo a questo regime facoltativo, non sono più tenuti ad emettere ricevute o scontrini fiscali a giustificazione dei corrispettivi percepiti. L’obbligo di emettere le ricevute o scontrini fiscali, permane invece per operazioni effettuate nei confronti di imprese, artisti e professionisti soggetti passivi IVA, così come per operazioni poste in essere nei confronti di non residenti, siano essi privati che soggetti passivi IVA.
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