Niente TARSU se i rifiuti sono speciali


Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°4412 del 23/02/2018
Niente TARSU se i rifiuti sono speciali
L’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio trova la sua ratio nell’applicazione del principio normativo disposto ratione temporis dall’art.62, comma 3 del previgente D.lgs.n°507/1992 già palesato dai Giudici di Legittimità in altre pronunce (Cass. Ord.17293/2017) secondo cui dalla superficie tassabile deve essere sottratta quella parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, dovendosi intendere tali anche quelli derivanti da lavorazioni industriali.
Il presente articolo prendendo spunto proprio dalla pronuncia in commento focalizza la problematica relativa alla non tassabilità ai fini TARSU delle superfici su cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani in ordine ai quali sussistono non pochi dubbi anche in regime di TARI.

Il caso:
La questione impositiva posta al vaglio dei Giudici di legittimità rinviene dalla opposizione ad una cartella di pagamento TARSU emessa nell’interesse di un comune della provincia di Milano. La società ricorrente facendo seguito al deposito della sentenza della CTR eccepiva la violazione o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. nonché dell’art.60 comma 3 del D.lgs.n°507/1993 per non avere il giudice tributario di appello accertato la natura industriale dell’attività posta in essere dalla società ricorrente e che pertanto, gran parte della superficie interessata dalla lavorazione di legname era esente dal pagamento della tassa poichè non computabile ai fini della tassazione comunale.
Con il terzo motivo di ricorso la società lamentava ai sensi dell’art.360 comma 1 n°3 e 5) la violazione dell’art.62 comma 3 del ridetto D.lgs.n°507/1993 nonché l’omessa considerazione di risultanze istruttorie decisive avendo già la CTR Campania con la sentenza n°172/46/08 passata in giudicato accertato la natura industriale dell’attività posta in esser dalla società in questione.
I giudici di Palazzaccio hanno ritenuto fondati entrambi i motivi di doglianza esposti da parte ricorrente.
- La Sentenza N°4412 del 23/02/2017 della Suprema Corte di Cassazione. Applicazione dell’art.62 comma 3 del D.lgs.n°507/1993 ratione temporis:
L’orientamento palesato dai Giudici di Legittimità rinviene dall’applicazione tassativa dell’art.62 comma 3 del D.lgs.n°507/1993 vigente in regime di TARSU in cui è espressamente disposto che in tema di tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi del D.lgs.n°507/1993, art.62 applicabile ratione temporis, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini delle determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
Infatti, su tale disciplina non ha inciso la L.n°146/1994, art.39 il quale nell’abrogare il più volte richiamato D.lgs.n°507/1993, art.60 non ha assimilato ope legis tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani limitandosi pertanto ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per tutti quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione adita ha accertato la natura industriale dei rifiuti prodotti sulla superficie interessata riconducibili proprio all’attività svolta su di essa dalla società contribuente classificandoli pertanto rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da parte del’ente impositore.
E’ questo un dato emerso già nel giudizio di appello in concomitanza del quale la CTR adita ha chiaramente accertato la natura industriale dell’attività svolta dalla società ricorrente; per cui, i rifiuti legnosi prodotti dalla società hanno secondo i Giudici di Palazzaccio natura industriale e pertanto carattere speciale e quindi, non sono assimilabili ai rifiuti urbani. Ne deriva, la non tassabilità di quella parte di superficie dove viene espletata la ridetta lavorazione industriale, con conseguente accoglimento di entrambi i motivi di doglianza posti al vaglio dei Giudici di cassazione.



Articolo del:


di Avv. Giuseppe DURANTE

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