No al principio della rotazione nelle procedure aperte


Il Consiglio di Stato statuisce che se una concorrente si è aggiudicata una procedura negoziata può anche partecipare a una successiva procedura aperta
No al principio della rotazione nelle procedure aperte

È possibile escludere, in virtù dell’applicazione del principio di rotazione, una concorrente da una procedura aperta sulla base della statuizione secondo la quale alla stessa era già stato aggiudicato un appalto affidato secondo una procedura negoziata sottosoglia? 

Intorno a tale quesito ruota la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1515 del 2021 con la quale i giudici di Palazzo Spada chiariscono in maniera definitiva ed esauriente la distinzione tra le principali procedure a cui ricorre la p.a. nella scelta del contrante, estendendo il giudicato anche ai requisiti di professionalità che devono essere posseduti dai partecipanti.

Limitatamente al principio di rotazione, l’appellante seconda classificata si duole del fatto che la p.a. aggiudicante non avrebbe tenuto in considerazione il principio di rotazione. Facendo leva su uno dei pilastri del codice degli appalti pubblici, la p.a. non avrebbe potuto aggiudicare l’appalto alla prima classificata in quanto la stessa avrebbe già vinto un precedente appalto e dunque in ossequio al principio di rotazione, la medesima non poteva partecipare alla procedura in questione.

I giudici di Palazzo Spada, procedendo ad un’analisi esaustiva del principio, sul punto in questione hanno affermato che il suddetto principio ha una portata applicativa limitata alle sole procedure negoziate, e che detto principio di rotazione non esclude che un concorrente aggiudicatario di una procedura ristretta, possa pur sempre partecipare ad una procedura aperta ed aggiudicarsela. In sostanza i giudici, facendo leva sull’art. 36 del vigente codice degli appalti, statuiscono che “la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate. In queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare”.

La sentenza sancisce dunque un principio di portata generale. E che cioè il principio di rotazione deve essere inteso solo come un criterio per escludere le concorrenti che abbiano già partecipato a procedure negoziate. Tale principio non può applicarsi nel caso di rapporto, ai soli fini dell’esclusione, tra procedura aperta e negoziata.

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di Vincenzo Lamberti

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