No all'accertamento di conformità nelle zone vincolate


Lo chiarisce in una sentenza il Consiglio di Stato con la quale si riflette ancora sul concetto di pertinenza urbanistica
No all'accertamento di conformità nelle zone vincolate

L’accertamento di conformità, quale sanatoria postuma degli interventi edilizi realizzati senza titolo, è sempre consentita nelle aree sottoposte a vincolo ambientale? Cosa prevede in merito l’art. 36 del D.P.R 380/2001 e quali sono i rapporti e le interconnessioni funzionali tra la normativa edilizia, quella urbanistica e quella inerente la salvaguardia paesaggistica del territorio?

A chiarire tali molteplici aspetti di rilevante interesse ci ha pensato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1456 del 2021, con la quale si esclude la sanatoria ex art. 36 nelle aree vincolate, seppur si riesca a dimostrare che le opere erano compatibili con la disciplina urbanistica dell’epoca e con quella vigente.

La questione è di rilevante importanza se si considera che dietro c’è tutta un intensa riflessione da fare su come si collocano le opere realizzate in assenza di titoli edilizi all’interno del rapporto tra condoni tombali, testo unico dell’edilizia e normativa vincolistica.

Il caso rimesso alla decisione dei giudici di palazzo spada inerisce il diniego rispetto ad un istanza ex art. 36 D.p.r. 380/2001 con la quale due proprietari intendevano sanare una pluralità di interventi posti a ridosso di una zona agricola vincolata. Il diniego scaturiva a seguito dell’accertamento dell’ente. In quella circostanza si valutava che le opere, contrastando con la disciplina urbanistica vigente e con quella preesistente alla realizzazione dell’abuso, ricadevano in parte in zona agricola ove non è consentita l’edificazione, in parte in fascia di rispetto ambientale.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso.

La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. In primo luogo, i giudici, analizzano l’istituto dell’art. 36 D.p.r. 380/2001, plaudendo all’operato dell’ente che ben aveva fatto a denegare l’art. 36 in quanto i manufatti realizzati non erano conformi alla disciplina urbanistica vigente all’epoca della realizzazione dell’abuso: “correttamente l'amministrazione comunale, aveva rilevato la contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione. E si tratta di un requisito necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, come normato all'interno del Testo Unico Edilizia”.

Quanto all’aspetto paesaggistico-ambientale, nell’assumere la decisione di rigettare il ricorso, i giudici tengono in debita considerazione il dato normativo apprestato dal T.u.e a tenore del quale, nelle zone di rispetto ambientale e di particolare pregio "è fatto divieto assoluto di nuove costruzioni. È consentita esclusivamente la realizzazione di Parchi anche attrezzati e attrezzature di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale e opere pubbliche oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal piano".

In sostanza afferma il consiglio di stato, nelle zone rilevanti ai fini ambientali, benchè regolate da piani, non è plausibile immaginare alcuna nuova costruzione, se non quelle finalizzate alla tutela del vincolo. Inoltre il Consiglio di Stato si è concentrato su altro aspetto dell’appello.

Secondo la doglianza infatti le opere realizzate senza titolo sarebbero da qualificarsi come pertinenze, che quindi non necessitano di alcun titolo edificatorio. Ma il Consiglio di Stato chiarisce che “in presenza di vincoli costruttivi, è esclusa la possibilità di qualunque intervento edilizio, al di fuori della ristrutturazione edilizia di organismi edilizi esistenti” e che “l’ingombro volumetrico e le notevoli dimensioni impediscono di attribuire alle opere per cui è causa (consistenti in ricovero attrezzi, ripostiglio, magazzino e legnaia, con la realizzazione di muri di sostegno, battuti, rampa in cemento e coperture in materiali vari) la qualifica di “pertinenze”.

Ma vi è di più. Nel caso esaminato dai giudici, gli abusi realizzati non possono essere definite pertinenze, in quanto non sono qualificabili né di modesta entità, né accessorie rispetto ad un opera principale, in quanto, come emerge dalla documentazione, dotate di piena autonomia funzionale.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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