No all'assegno divorzile se l'ex coniuge convive
Se l’ex coniuge che percepisce un assegno di divorzio instaura una nuova convivenza stabile, perde il diritto a tale assegno
Se l'ex coniuge che percepisce un assegno di divorzio instaura stabilmente una nuova convivenza, il diritto a tale assegno viene meno, a prescindere dalle capacità economiche del nuovo partner.
Questo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 12879/2017, con cui ha negato il diritto della moglie a percepire l'assegno divorzile; la Corte d'Appello aveva infatti disposto la corresponsione di Euro 250,00 a carico del marito, rilevando che la possibilità della donna di ricevere assistenza materiale dal nuovo compagno era resa difficile dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.
La Suprema Corte, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che va sempre più concretizzandosi, ha invece accolto il ricorso presentato dall'ex marito nella parte in cui chiedeva di revocare l'assegno divorzile, "alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 6885/2015 e sez. VI-1 n. 2466/2016) che ritiene cessata con l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi la obbligazione di cui all’art. 5 per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio".
Il coniuge che instaura una nuova convivenza, del resto, compie una scelta esistenziale (che è quella di creare un nuovo nucleo familiare) e non può farsi mantenere ancora dal precedente coniuge con il quale ha divorziato, anche se il nuovo partner non dispone delle risorse economiche necessarie per prendersi cura di lei.
Questo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 12879/2017, con cui ha negato il diritto della moglie a percepire l'assegno divorzile; la Corte d'Appello aveva infatti disposto la corresponsione di Euro 250,00 a carico del marito, rilevando che la possibilità della donna di ricevere assistenza materiale dal nuovo compagno era resa difficile dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.
La Suprema Corte, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che va sempre più concretizzandosi, ha invece accolto il ricorso presentato dall'ex marito nella parte in cui chiedeva di revocare l'assegno divorzile, "alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 6885/2015 e sez. VI-1 n. 2466/2016) che ritiene cessata con l’instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi la obbligazione di cui all’art. 5 per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio".
Il coniuge che instaura una nuova convivenza, del resto, compie una scelta esistenziale (che è quella di creare un nuovo nucleo familiare) e non può farsi mantenere ancora dal precedente coniuge con il quale ha divorziato, anche se il nuovo partner non dispone delle risorse economiche necessarie per prendersi cura di lei.
Articolo del: