No alla C.i.l.a. per realizzare manufatti temporanei in zona vincolata


La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 29104 del 18.12.2020 chiarisce che, in area vincolata, le opere temporanee possono essere realizzate solo con s.c.i.a o p.d.c.
No alla C.i.l.a. per realizzare manufatti temporanei in zona vincolata

 

La Comunicazione inizio lavori asseverata, prevista dall’art. 6 del D.p.r. 380/2001, può sempre essere considerato il titolo valido per realizzare manufatti temporanei e precari?

Non è di questo avviso la Corte di Cassazione che con Ordinanza n. 29104 del 18.12.2020, solo di recente pubblicata, interviene di nuovo a gamba tesa sull’utilizzo degli strumenti previsti dal testo unico per l’edilizia per esercitare lo ius aedificandi e la disciplina vincolistica.

In sostanza, con tale arresto, la Corte chiarisce che sebbene i manufatti di cui si discorre possono essere “coperti” dalla semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, tale circostanza non può verificarsi nelle ipotesi in cui l’area ove edificare sia assoggettata per legge a qualsiasi tipologia di vincolo.

Con tale ordinanza la Corte di Cassazione rende ancora una volta più complessa la classificazione degli interventi a farsi con permesso di costruire, scia o cila e quelli che rientrano nella cosiddetta edilizia libera.

Al di la della tassativa tipizzazione approntata dal testo unico, bisogna far riferimento, sostiene la Corte, al complesso normativo di dettaglio apprestato dagli strumenti urbanistici vigenti, dalla regolamentazione comunale, nonché dai vincoli esistenti sull’area in questione.

La Corte adita per pronunciarsi su un presunto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, avvalora la tesi di quest’ultimo che aveva dato ragione all’ente a seguito del rigetto di una c.i.l.a.

La c.i..l.a. presentata per la realizzazione di un manufatto temporaneo, ovvero la ristrutturazione di strutture a servizio di stabilimenti balneari su area sia demaniale che privata, mancava di una serie di titoli abilitanti e presupposti, quali ad esempio i pareri necessari delle autorità preposte alla tutela del vincolo.

Il Consiglio di Stato, che ha riformato la sentenza del T.a.r., aveva in sostanza chiarito che le strutture a realizzarsi, in una zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta inderogabile, non potevano essere assoggettate al regime semplificato della C.i.l.a, in quanto benché temporanee, comunque incidono su vincoli ambientali che uno strumento semplificato non è in grado di tutelare. 

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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