No esenzione ICI per immobili della Santa sede
E’ quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione nel Ordinanza 17/06/2016, n°14667 in materia di esenzione ICI per gli Immobili della Santa Sede
L’esenzione ICI riferita nello specifico agli immobili della Santa Sede, così come disposta dall’art.7 comma 1 lett i) del vecchio D.lgs.n°504/1992 non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario ancorchè per finalità di pubblico interesse. Si tratta di un principio giurisprudenziale più volte palesato dai Giudici di legittimità riferito alla previsione normativa di cui al richiamato art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992. Trattandosi nel caso di specie di una norma di esenzione totale dalla debenza del tributo ICI la stessa non può che essere assoggettata ad una interpretazione autentica e letterale che in quanto tale pregiudica inevitabilmente qualsiasi operazione analogica o estensiva non contemplata dalla norma. L’articolo in questione, partendo proprio dalla pronuncia degli Ermellini focalizza le condizioni imprescindibili che legittimano il riconoscimento dell’esenzione ICI ex art.7 comma 1 lett.i) del più volte richiamato D.lgs. n°504/1992, ma direi di tutto il comparto normativo contenuto nell’intero comma 1 dello stesso art.7 D.lgs.n°504/1992.
Il fatto:
la Parrocchia N.S.D. di Pompei, facendo seguito alla notifica di cinque avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Livorno presentava ricorso alla Commissione Tributaria territorialmente competente al fine di ivi contestare la non debenza ICI con riferimento a due immobili di proprietà della parrocchia, immobili utilizzati nel caso di specie per l’esercizio di scuola materna dall’Associazione "Asilo Infantile AMR". Il giudizio di prime cure si concludeva con l’accoglimento del ricorso introduttivo così come presentato dalla Parrocchia di cui sopra. Faceva seguito nelle more del termine di cui al D.lgs.n°546/1992 la proposizione dell’atto di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale che in accoglimento del ridetto gravame, riteneva sussistenti nel caso di specie le condizioni di cui alla previsione normativa dell’art.7, comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992, osservando, il Giudice di appello, che l’attività svolta dalla richiamata associazione AMR fosse comunque riconducibile ad attività oggettivamente esente così come entrambi i soggetti, asilo e parrocchia, potessero usufruire dell’esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive più che oggettive.
Avverso la pronuncia del giudice di appello il Comune di Livorno presentava ricorso per Cassazione, ritenendo violato il principio normativo di cui al più volte richiamato art.7 comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992.
L’art.7 comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992:
La previsione normativa di cui al più volte richiamato art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992, Decreto previgente istitutivo dell’ICI, nel suo lungo elenco indica tassativamente tutti gli immobili che non scontano l’imposta trattandosi evidentemente di una norma di esenzione totale dalla debenza del tributo.
Come per tutte le norme che prevedono una esenzione parziale o totale dall’obbligazione tributaria, anche l’art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992, non può sottrarsi necessariamente ad un applicazione stringente della norma rinveniente da una interpretazione letterale che pregiudica in quanto tale qualsiasi analogia o equiparazione a casistiche simili rispetto a quelle specificamente richiamate dal legislatore nella norma in questione. E’ questo un principio giurisprudenziale in ordine al quale è configurabile un orientamento univoco da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità (Cass. Ord. del 20/03/2000).
In particolare, la previsione normativa di cui all’art.7 comma 1) letti) del D.lgs.n°504/1992 che ricorre nella casistica in esame dispone testualmente: " sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 comma 1 lett.c) del DPR n°917/86 e successive modificazioni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,didattiche recettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all’art.16 lett.a) della L.n°222/1985".
Dalla lettura testuale della previsione normativa di cui sopra si evince inequivocabilmente la volontà del legislatore che ha redatto l’impianto normativo contenuto nel previgente D.lgs.n°504/1992, di subordinare il riconoscimento dell’esenzione ICI alla coesistenza di due condizioni:
a) "l’utilizzo diretto" dell’immobile che dovrebbe usufruire del regime agevolativo ICI;
b) la "tipologia specifica" di attività svolta nell’immobile che dovrà necessariamente essere una tra quelle espressamente indicate dalla normativa di riferimento e strettamente funzionale rispetto al perseguimento di un fine sociale che in quanto tale, pregiudica inevitabilmente la configurabilità di qualsiasi attività commerciale con finalità di lucro.
Si tratta, pertanto, dei cosiddetti requisito oggettivo e soggettivo a cui la Suprema Corte di Cassazione adita fa riferimento nell’Ordinanza in commento. Coesistenza di entrambi i requisiti che riguardano non solo la previsione normativa contenuta nella lett.i) comma 1 dell’art.7 D.lgs.n°504/1992 sopra richiamato ma, possiamo dire l’intero impianto normativo contenuto in tutto il comma 1 dello stesso art.7.
L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 18/07/2016, n°14667 :
Il contenzioso rinveniente dall’applicazione dell’art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992 in materia d’ICI è stato particolarmente intenso anche e soprattutto con riferimento alla previsione normativa di cui alla lett.i) sopra richiamata in cui come abbiamo visto vi è un richiamo espresso al DPR n°917/86, art.87.
Richiamando la casistica contemplata nel caso di specie dagli Ermellini, rileva segnalare la ratio che ha giustificato l’orientamento giurisprudenziale palesato dagli stessi nell’Ordinanza di cui sopra. In particolare, i Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto fondata la violazione nonché la falsa applicazione dell’art.7 comma 1 lett.i) del più volte richiamato D.lgs.n°504/1992, in considerazione del fatto che la norma di esenzione di cui si tratta, non opera in caso di "utilizzo indiretto" dell’immobile da parte del proprietario, per quanto l’immobile de quo venga destinato di fatto al perseguimento di fini istituzionali.
In altre parole, la Suprema Corte di Cassazione confermando in tal senso un orientamento già palesato in atre pronunce (Cass. Ord. del 20/03/2000), nell’Ordinanza di cui sopra, ha ritenuto imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art.7 comma 1 lett.i) la coesistenza di due condizioni: la prima di carattere "soggettivo" riconducibile proprio "all’utilizzo diretto" dell’immobile da parte del legittimo proprietario o, comunque, da chi vanta un diritto di godimento sul fabbricato stesso; la seconda condizione è riconducibile ad un requisito di carattere "oggettivo" riconducibile alla tipologia di attività svolta nell’immobile di cui si tratta. Con riferimento a quest’ultimo, non c’è dubbio che deve necessariamente trattarsi tassativamente di una delle attività espressamente indicate dalla norma di esenzione cui sopra; attività attraverso la quale deve essere possibile il perseguimento di un "fine istituzionale" (ossia, attività di tipo assistenziale, previdenziale,culturale, sanitarie,ricreative, sportive).
Con riferimento al caso di specie, è chiaro che l’immobile de quo è stato concesso in comodato gratuito ad un soggetto terzo rispetto al legittimo proprietario; pertanto il fabbricato risulta utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli così come previste dalla norma di esenzione.
Il giudice di appello secondo la Corte di Cassazione adita in sede di legittimità ha erroneamente ritenuto sufficiente per il riconoscimento dell’esenzione di cui al richiamato art.7 comma 1 lett. i) del D.lgs.n°504/1992 la configurabilità del solo requisito oggettivo; ossia, la natura non commerciale dell’attività svolta dall’associazione detentrice dell’immobile al pari della Parrocchia concedente l’immobile stesso.
La Suprema Corte ha ritenuto in altre parole censurabile l’orientamento assunto dalla C.T.R. adita in sede di gravame, avendo, quest’ultima, disatteso la mancanza del requisito soggettivo indispensabile quest’ultimo, per il riconoscimento del regime di privilegio previsto dalla norma in questione(art.7 comma 1 letti) D.lgs.n°504/1992); ossia, verificare il titolo in considerazione del quale l’associazione "Asilo Infantile AMR" risulta detentrice dell’immobile di proprietà della Parrocchia.
Nel caso di specie, i Giudici di Palazzaccio non hanno potuto disattendere dalla consultazione della documentazione agli atti del giudizio, "l’utilizzo indiretto" dell’immobile in considerazione del quale è stata richiesta l’esenzione ICI. In altre parole, non hanno potuto ignorare la mancanza del cosiddetto requisito soggettivo così come richiesto dall’art.7 comma 1) lett.i) del D.lgs.n°504/1992; requisito imprescindibile non solo con riferimento alla previsione normativa di cui alla più volte richiamata lett.i) del comma 1, art.7 configurabile nella casistica in esame, ma anche con riferimento alla lett.a) dello stesso comma 1 art.7 del D.lgs.n°504/1992.
Il fatto:
la Parrocchia N.S.D. di Pompei, facendo seguito alla notifica di cinque avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Livorno presentava ricorso alla Commissione Tributaria territorialmente competente al fine di ivi contestare la non debenza ICI con riferimento a due immobili di proprietà della parrocchia, immobili utilizzati nel caso di specie per l’esercizio di scuola materna dall’Associazione "Asilo Infantile AMR". Il giudizio di prime cure si concludeva con l’accoglimento del ricorso introduttivo così come presentato dalla Parrocchia di cui sopra. Faceva seguito nelle more del termine di cui al D.lgs.n°546/1992 la proposizione dell’atto di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale che in accoglimento del ridetto gravame, riteneva sussistenti nel caso di specie le condizioni di cui alla previsione normativa dell’art.7, comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992, osservando, il Giudice di appello, che l’attività svolta dalla richiamata associazione AMR fosse comunque riconducibile ad attività oggettivamente esente così come entrambi i soggetti, asilo e parrocchia, potessero usufruire dell’esenzione ICI in virtù delle loro caratteristiche soggettive più che oggettive.
Avverso la pronuncia del giudice di appello il Comune di Livorno presentava ricorso per Cassazione, ritenendo violato il principio normativo di cui al più volte richiamato art.7 comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992.
L’art.7 comma 1 lett.i) del D.lgs.n°504/1992:
La previsione normativa di cui al più volte richiamato art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992, Decreto previgente istitutivo dell’ICI, nel suo lungo elenco indica tassativamente tutti gli immobili che non scontano l’imposta trattandosi evidentemente di una norma di esenzione totale dalla debenza del tributo.
Come per tutte le norme che prevedono una esenzione parziale o totale dall’obbligazione tributaria, anche l’art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992, non può sottrarsi necessariamente ad un applicazione stringente della norma rinveniente da una interpretazione letterale che pregiudica in quanto tale qualsiasi analogia o equiparazione a casistiche simili rispetto a quelle specificamente richiamate dal legislatore nella norma in questione. E’ questo un principio giurisprudenziale in ordine al quale è configurabile un orientamento univoco da parte sia della giurisprudenza di merito che di legittimità (Cass. Ord. del 20/03/2000).
In particolare, la previsione normativa di cui all’art.7 comma 1) letti) del D.lgs.n°504/1992 che ricorre nella casistica in esame dispone testualmente: " sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 comma 1 lett.c) del DPR n°917/86 e successive modificazioni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,didattiche recettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all’art.16 lett.a) della L.n°222/1985".
Dalla lettura testuale della previsione normativa di cui sopra si evince inequivocabilmente la volontà del legislatore che ha redatto l’impianto normativo contenuto nel previgente D.lgs.n°504/1992, di subordinare il riconoscimento dell’esenzione ICI alla coesistenza di due condizioni:
a) "l’utilizzo diretto" dell’immobile che dovrebbe usufruire del regime agevolativo ICI;
b) la "tipologia specifica" di attività svolta nell’immobile che dovrà necessariamente essere una tra quelle espressamente indicate dalla normativa di riferimento e strettamente funzionale rispetto al perseguimento di un fine sociale che in quanto tale, pregiudica inevitabilmente la configurabilità di qualsiasi attività commerciale con finalità di lucro.
Si tratta, pertanto, dei cosiddetti requisito oggettivo e soggettivo a cui la Suprema Corte di Cassazione adita fa riferimento nell’Ordinanza in commento. Coesistenza di entrambi i requisiti che riguardano non solo la previsione normativa contenuta nella lett.i) comma 1 dell’art.7 D.lgs.n°504/1992 sopra richiamato ma, possiamo dire l’intero impianto normativo contenuto in tutto il comma 1 dello stesso art.7.
L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 18/07/2016, n°14667 :
Il contenzioso rinveniente dall’applicazione dell’art.7 comma 1 del D.lgs.n°504/1992 in materia d’ICI è stato particolarmente intenso anche e soprattutto con riferimento alla previsione normativa di cui alla lett.i) sopra richiamata in cui come abbiamo visto vi è un richiamo espresso al DPR n°917/86, art.87.
Richiamando la casistica contemplata nel caso di specie dagli Ermellini, rileva segnalare la ratio che ha giustificato l’orientamento giurisprudenziale palesato dagli stessi nell’Ordinanza di cui sopra. In particolare, i Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto fondata la violazione nonché la falsa applicazione dell’art.7 comma 1 lett.i) del più volte richiamato D.lgs.n°504/1992, in considerazione del fatto che la norma di esenzione di cui si tratta, non opera in caso di "utilizzo indiretto" dell’immobile da parte del proprietario, per quanto l’immobile de quo venga destinato di fatto al perseguimento di fini istituzionali.
In altre parole, la Suprema Corte di Cassazione confermando in tal senso un orientamento già palesato in atre pronunce (Cass. Ord. del 20/03/2000), nell’Ordinanza di cui sopra, ha ritenuto imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art.7 comma 1 lett.i) la coesistenza di due condizioni: la prima di carattere "soggettivo" riconducibile proprio "all’utilizzo diretto" dell’immobile da parte del legittimo proprietario o, comunque, da chi vanta un diritto di godimento sul fabbricato stesso; la seconda condizione è riconducibile ad un requisito di carattere "oggettivo" riconducibile alla tipologia di attività svolta nell’immobile di cui si tratta. Con riferimento a quest’ultimo, non c’è dubbio che deve necessariamente trattarsi tassativamente di una delle attività espressamente indicate dalla norma di esenzione cui sopra; attività attraverso la quale deve essere possibile il perseguimento di un "fine istituzionale" (ossia, attività di tipo assistenziale, previdenziale,culturale, sanitarie,ricreative, sportive).
Con riferimento al caso di specie, è chiaro che l’immobile de quo è stato concesso in comodato gratuito ad un soggetto terzo rispetto al legittimo proprietario; pertanto il fabbricato risulta utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli così come previste dalla norma di esenzione.
Il giudice di appello secondo la Corte di Cassazione adita in sede di legittimità ha erroneamente ritenuto sufficiente per il riconoscimento dell’esenzione di cui al richiamato art.7 comma 1 lett. i) del D.lgs.n°504/1992 la configurabilità del solo requisito oggettivo; ossia, la natura non commerciale dell’attività svolta dall’associazione detentrice dell’immobile al pari della Parrocchia concedente l’immobile stesso.
La Suprema Corte ha ritenuto in altre parole censurabile l’orientamento assunto dalla C.T.R. adita in sede di gravame, avendo, quest’ultima, disatteso la mancanza del requisito soggettivo indispensabile quest’ultimo, per il riconoscimento del regime di privilegio previsto dalla norma in questione(art.7 comma 1 letti) D.lgs.n°504/1992); ossia, verificare il titolo in considerazione del quale l’associazione "Asilo Infantile AMR" risulta detentrice dell’immobile di proprietà della Parrocchia.
Nel caso di specie, i Giudici di Palazzaccio non hanno potuto disattendere dalla consultazione della documentazione agli atti del giudizio, "l’utilizzo indiretto" dell’immobile in considerazione del quale è stata richiesta l’esenzione ICI. In altre parole, non hanno potuto ignorare la mancanza del cosiddetto requisito soggettivo così come richiesto dall’art.7 comma 1) lett.i) del D.lgs.n°504/1992; requisito imprescindibile non solo con riferimento alla previsione normativa di cui alla più volte richiamata lett.i) del comma 1, art.7 configurabile nella casistica in esame, ma anche con riferimento alla lett.a) dello stesso comma 1 art.7 del D.lgs.n°504/1992.
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