No tutela penale per il mantenimento dei figli conviventi
Secondo la Cassazione il mancato mantenimento dei figli di ex conviventi non è sanzionabile penalmente

Con sentenza n. 2666/2017 la sezione sesta della Cassazione ha stabilito che non si applicano le sanzioni penali poste a tutela del mantenimento dei figli di genitori solo conviventi, non coniugati, ed ora separati.
Il reato in questione è quello previsto dall'art. 3, Legge 54/2006 che ha ad oggetto l'inadempienza all'obbligo di mantenimento nell'ambito dell'affido condiviso (il quale richiama l'art. 12 sexies L. 898/1970). Le pene applicabili sono quelle previste dall'art. 570 c.p. in caso di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Un'interpretazione formalistica, quella della Cassazione, che pone in rilievo i principi di stretta legalità e tassatività della legge penale che restringono di molto la possibilità di applicare la norma penale in senso analogico estensivo.
Occorre precisare, però, che in soccorso alle legittime aspettative dei figli vengono le possibili azioni civili e la tutela di fondo penale apprestata dall'art. 570 c.p. sull'obbligo di assistenza familiare.
Per informazioni e chiarimenti contattare lo studio ai riferimenti sotto indicati.
Il reato in questione è quello previsto dall'art. 3, Legge 54/2006 che ha ad oggetto l'inadempienza all'obbligo di mantenimento nell'ambito dell'affido condiviso (il quale richiama l'art. 12 sexies L. 898/1970). Le pene applicabili sono quelle previste dall'art. 570 c.p. in caso di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Un'interpretazione formalistica, quella della Cassazione, che pone in rilievo i principi di stretta legalità e tassatività della legge penale che restringono di molto la possibilità di applicare la norma penale in senso analogico estensivo.
Occorre precisare, però, che in soccorso alle legittime aspettative dei figli vengono le possibili azioni civili e la tutela di fondo penale apprestata dall'art. 570 c.p. sull'obbligo di assistenza familiare.
Per informazioni e chiarimenti contattare lo studio ai riferimenti sotto indicati.
Articolo del: