Nomina giudiziale dell'amministratore di condominio se il precedente è in prorogatio

Orientamenti giurisprudenziali ritengono che il rinnovo del mandato sia valido soltanto dopo il primo anno dalla scadenza del primo incarico, con la conseguenza che, decorsi due anni, l’amministratore non confermato dall’assemblea continuerebbe a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio imperii, con poteri limitati allo svolgimento delle sole attività urgenti
Quindi, dopo il primo incarico annuale segue un solo rinnovo tacito di un anno con pienezza dei poteri e successivamente l’amministratore è scaduto dall’incarico, benché possa proseguire in regime di “prorogatio imperii”, e dunque con limitazione dei suoi poteri, per il compimento delle sole attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi alle cose comuni.
Il presupposto per la revoca è che l’amministratore sia stato previamente nominato e che il mandato annuale/biennale non sia scaduto o non siano intervenute dimissioni o di annullamento della delibera di nomina.
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