Non dare l’assegno di mantenimento è sempre reato?


La tutela dei beneficiari dell'assegno di mantenimento dopo l'introduzione dell'art. 570 bis c.p.
Non dare l’assegno di mantenimento è sempre reato?

Il 6.4.2018 è entrato in vigore il nuovo art. 570 bis intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che sanziona, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 a 1032 euro, la condotta del coniuge che «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Ma quali condotte vi rientrano?

Un aiuto a comprendere la portata della nuova norma lo fornisce l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione (rel. N. 32/18) per il quale la norma ha una formulazione ampia, ma non garantisce tutela a qualsiasi inadempimento di obbligazione di corrispondere un assegno conseguente a fratture di rapporti affettivi.

 

In estrema sintesi, l’art. 570 bis c.p. trova applicazione:

 

1) in caso di divorzio, sia per l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge che per quello dovuto ai figli.

La norma in oggetto ha recepito l’art. 12 sexies L. 898 1970: detta norma si era resa necessaria perché con la cessazione del rapporto di coniugio venivano meno anche i doveri di solidarietà e assistenza ad esso connaturati, tra i quali la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge e dei figli. Il vantaggio è evidente: il mero inadempimento, anche parziale, dell’obbligo mensile di versare una determinata somma in favore dell’altro coniuge e/o per i figli, viene punito ai sensi del nuovo 570 bis c.p., indipendentemente dal verificarsi di uno stato di bisogno quale conseguenza dell’omissione e anche in presenza di figli maggiorenni non ancora autosufficienti.

 

2) caso di separazione dei coniugi, ma solo per l’assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli.

Diversamente dal divorzio, in caso di separazione il coniuge non ha tutela per il mero inadempimento dell’obbligo di corrispondere la somma prevista per il proprio mantenimento: tali limite deriva dal fatto che l’art. 570 bis c.p. si limita recepire la precedente normativa in materia di separazione e affido condiviso (art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54), senza poter introdurre nuove e più ampie tutele. Al coniuge separato rimane comunque la possibilità di invocare l’art. 570 c.p. co 2 n.2 c.p., sempre che tuttavia l’inadempimento abbia ad oggetto i mezzi di sussistenza e da questo segua uno stato di bisogno.

 

3) Unioni civili tra persone dello stesso sesso. L’estensione della tutela penale anche a tale tipologia di rapporto consegue all’introduzione dell’art. 574 bis c.p per il quale «a) agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»; b) quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso».

 

L’art. 570 bis c.p. non trova applicazione:

 

1) nei confronti di figli nati da genitori conviventi.

L’art. 570 bis c.p. infatti presuppone l’esistenza di un vincolo matrimoniale (o unione civile, in caso di soggetti con lo stesso sesso), espressamente richiedendo per il creditore la qualifica di coniuge . I figli naturali, nati cioè fuori da un regolare matrimonio civile, saranno tutelati nei limiti dell’art. 570 comma 2 n.2 c.p., che tutela i discendenti, ma solo se minorenni (o maggiorenni, purchè inabili al lavoro) ed in presenza di uno stato di bisogno conseguente all’inadempimento dell’obbligo di corrispondere agli stessi i “mezzi di sussistenza” (da intendersi come ciò che è necessario per la sopravvivenza).

 

2) nelle obbligazioni alimentari derivanti dalla cessazione delle convivenze di fatto.

Analoghe considerazioni valgono per le unioni di fatto, che sebbene siano regolamentate da patti di convivenza, che potrebbero prevedere obblighi di mantenimento dell’uno nei confronti dell’altro convivente, non possono trovare tutela né nell’art. 570 bis c.p. né nell’art. 570 cp, difettando nel beneficiario la qualifica di coniuge.

 

 

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di avv. Luisa M. Adamo

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