Non è pignorabile il bene essenziale all’impresa


Accolta l'opposizione al pignoramento dell'autocarro di un artigiano che costituiva l'unico bene per lo svolgimento dell'attività
Non è pignorabile il bene essenziale all’impresa

Il Tribunale di Vicenza, con Ordinanza del 24.02.2016 resa allo Studio nel proced. R.G.E. 2775/2015, accoglie l’opposizione all’esecuzione "dal momento che lo stesso debitore esecutato risulta essere titolare di un unico bene mobile registrato".

Secondo la legge vigente, gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore "possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito".

La questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

In forza della tutela di diritti costituzionalmente garantiti (libertà di iniziativa economica), la legge stabilisce condizioni e limiti dell’azione esecutiva sui beni del piccolo imprenditore e dell’artigiano in particolare, subordinando la loro pignorabilità a determinati presupposti di fatto. Tuttavia l’art. 515 c.p.c., riformato nel 2006, è rimasto ambiguo nei suoi termini applicativi in particolare per quanto riguarda come deve operare il suddetto limite di un quinto.

La questione rileva nel caso in cui il bene apprensibile sia unico, ovvero, non sussista in capo all’imprenditore una pluralità di beni che consentono comunque lo svolgimento dell’attività.

L’orientamento maggioritario considera impignorabili gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa perché verrebbero meno i presupposti di legge con la conseguenza che, qualora l’attrezzatura necessaria al lavoro sia costituita da un solo bene mobile, si ri-espande la categoria dell’impignorabilità assoluta.

Altro indirizzo minoritario invece, ha ammesso la pignorabilità, ammettendo tuttavia che il creditore non potrà soddisfarsi sul medesimo bene oltre un quinto del ricavato della vendita.

Tuttavia, si deve rilevare che nessuna disposizione normativa consente il pignoramento di una parte per cui tale argomentazione si configura contra legem. Inoltre, tale ipotesi contrasta con la stessa interpretazione letterale della norma in quanto il limite di un quinto è imposto al "pignoramento" e non al ricavato della vendita, per cui non sarebbe comunque consentito il pignoramento sulla totalità dell’unico bene disponibile, salvo poi limitare (incomprensibilmente) la soddisfazione del creditore alla sola quota parte del ricavato.

Inoltre, limitare la soddisfazione del creditore al quinto sul mero ricavato della vendita dei predetti beni strumentali, contrasta anche con il c.d. favor creditoris poiché significherebbe la possibilità di lasciare parzialmente insoddisfatta la pretesa creditoria nel momento in cui i beni strumentali del debitore non ci sono più in quanto sono stati venduti.

Pertanto, la liquidazione dei beni con limitazione solo sul ricavato della vendita forzata è contro la stessa ratio della impignorabilità dei beni lavorativi (sia essa assoluta che relativa), ovvero l'esigenza di conservare al debitore gli essenziali strumenti di lavoro al fine di consentire il suo sostentamento e quello della famiglia oltre alle future possibilità di pagare i suoi debiti.

L'orientamento minoritario, quindi, non è accoglibile in quanto si pone in contrasto con quel bilanciamento degli interessi che la norma vorrebbe tutelare, in quanto dalla vendita dell’unico bene (indispensabile) ne deriva l’impedimento a svolgere l’attività lavorativa e una inaccettabile compressione della libertà (fondamentale) di iniziativa economica tutelata dell’art. 41 della Costituzione.
In adesione a tali assunti, il Giudice Berico ha negato l’esecuzione "dal momento che lo stesso debitore esecutato risulta essere titolare di un unico bene mobile registrato, l’autocarro pignorato, che può, pertanto, ritenersi tale mezzo certamente indispensabile per l’esercizio della sua attività lavorativa, autotrasportatore per conto terzi, altrimenti preclusa; che diversamente opinando l’attività lavorativa verrebbe, indubbiamente, paralizzata dalla presente procedura esecutiva concretizzatasi, come detto, su tale bene strumentale".

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di avv. Adriano Caretta

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