Non pagare le tasse non è reato


Recenti sentenze hanno escluso la responsabilità dell'imprenditore per i reati tributari in un contesto di grave e comprovato dissesto economico
Non pagare le tasse non è reato
Recenti pronunce giurisprudenziali hanno escluso la responsabilità penale dell’imprenditore per i reati tributari di omesso versamento di ritenute e di omesso versamento di IVA, laddove le relative condotte illecite siano state poste in essere in un contesto di grave e comprovato dissesto economico dell’impresa.
Si tratta della situazione di imprenditori che si trovano a non pagare o l’IVA dichiarata o le ritenute quali sostituto di imposta entro i termini di legge, per cifre superiori ai limiti ammessi dalla legge penale e per i quali scatta quindi la denuncia penale ed il conseguente processo.
Nell’ultimo anno, invero, numerose sono state le sentenze di assoluzione nei confronti di imputati che, trovandosi in difficoltà economiche, non erano riusciti a pagare le tasse.
In particolare, se l’impresa non paga le tasse a causa di mancanza di liquidità a essa non imputabile, non si può addebitare all’imputato il dolo, neanche nella forma eventuale, del reato di omesso versamento delle imposte, per la cui sussistenza è necessario che il fatto sia preveduto e voluto come conseguenza dall’autore. Non deve esserci, quindi, alcuna intenzione da parte dell’imputato di evadere le tasse, ma lo stesso deve dimostrare di aver perseguito tutte le strade possibili per recuperare liquidità e far fronte ai debiti tributari (Tribunale di Milano, sentenza 7 gennaio 2013, n. 3926 - Sezione GIP e GIP Tribunale di Firenze, sentenza 10 agosto 2012).

Nel caso dei reati tributari occorre quindi accertare, ai fini della condanna, non solo che non sono state versate somme che andavano versate ma anche che questo sia precisa e diretta conseguenza della volontà di non versarle, cioè l’imprenditore deve volere non pagare le imposte.
In tutti i casi che si sono presentati e si sono conclusi con l’assoluzione a fronte di un’accusa che dava solo conto del fatto oggettivo del mancato versamento delle imposte, senza porsi il problema della volontà o meno di farlo, le difese hanno documentato una serie di fatti che si sono dimostrati incompatibili con la volontà di non pagare le imposte.
Ad esempio, dimostrando come l’imprenditore si fosse trovato in condizioni oggettive tali da non poter adempiere non avendo liquidità, ovvero, ove vi fosse stata una minima capacità di pagamento, avesse dovuto scegliere fra quali voci del bilancio coprire. Una delle scelte può essere di pagare prima fornitori e maestranze e solo con il rimanente eventuale le imposte. Detta scelta è pienamente legittima leggendo il suo comportamento in termini costituzionali, ove nel graduare i valori costituzionali la nostra Carta fondamentale pone il lavoro subordinato e la retribuzione ( art. 36) prima dell’iniziativa economica privata (art. 41) e molto prima del dovere di pagare le imposte( art. 53), come fatto palese dall’ordine degli articoli della Costituzione, ordine che riflette l’importanza dei valori in essi contenuti.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 9264/2014, ha statuito che l’amministratore o il liquidatore di una società che non versa le ritenute all’Inps perché, con quei soldi, decide di pagare i lavoratori dipendenti, non commette reato, soprattutto quando dimostra di non poter fare altrimenti.
Una delle "prove" più efficaci in tal senso è la successiva dichiarazione di fallimento, così come è necessario dimostrare di aver fatto di tutto pur di incassare degli utili, eventualmente anche con la vendita di attività o di beni d’impresa.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni, non esitate a contattarmi.

Articolo del:


di Avv. Stefano Antenucci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse