Non punibilità del soggetto che volontariamente desiste dall’azione delittuosa


Il concetto di volontarietà della desistenza
Non punibilità del soggetto che volontariamente desiste dall’azione delittuosa

Con sentenza n. 55041 del 10/12/2018 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito cosa debba intendersi per volontarietà della desistenza, utile ad escludere la punibilità del soggetto agente.

La pronuncia in commento conferma i precedenti convincimenti della Suprema Corte, i quali escludono che la “volontarietà” della desistenza significhi “spontanea” interruzione dell’azione delittuosa che si sta compiendo.

In effetti, il soggetto agente può decidere di interrompere la propria condotta anche per motivi utilitaristici, quali evitare di subire una condanna per il commesso reato; la desistenza, tuttavia, deve essere il frutto di una scelta volontaria, non indotta da costrizioni esterne, come ad esempio l’intervento di una pattuglia della polizia.

Ne consegue che, stando alla condivisibile posizione dei Giudici, il soggetto non sarà punito qualora volutamente interrompa la propria azione criminosa, salvo subire la pena per quei reati che abbia già compiuto prima della desistenza.

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di Avv. Manuela Martinangeli

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