Non punibilità delle valutazioni di bilancio


Nell'ambito della Legge 69/2015, di cui al novellato 2621 codice civile, l'autore del reato beneficia del trattamento sanzionatorio più mite o della non punibilità
Non punibilità delle valutazioni di bilancio
In relazione alle valutazioni di bilancio, nell'ambito della Legge numero 69 del 2015, di cui al novellato 2621 codice civile l'autore del reato beneficia dunque del trattamento sanzionatorio più mite o della non punibilità nei casi e alle condizioni rispettivamente dei successivi articoli 2621 bis, ovvero i fatti di lieve entità, e 2621 ter codice civile in riferimento alla non punibilità per particolare tenuità con lo scopo precipuo di non prendere in considerazione o meglio di chiudere un occhio di fronte alle fattispecie bagatellari e spesso di natura formale che tra gli altri inconvenienti tendono ad appensantire le tendenze numeriche dei tribunali, in tal senso l'articolo 131 bis del codice penale avente ad oggetto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della medesima ratio in base all'articolo 2621 ter del codice civile. Appare conseguentemente più incisiva la possibilità di sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle società inasprite ai sensi dell'articolo 12 della Legge numero 69 del 2015, qualora venga accertato il falso in bilancio ai sensi dell'articolo 25 ter del decreto legislativo 231 del 2001: ancora una volta, anche in tale circostanza la risposta punitiva si dimostra più afflittiva sul piano sanzionatorio di stampo amministrativo che su quello di natura penale nel caso specifico la responsabilità amministrativa dell'ente societario, in relazione al quale è stato riscontrato il falso in bilancio, risulta ora implementata. Reato, quello del falso in bilancio, che anche se accertato può rappresentare una modalità della consumazione dell'illecito penale fallimentare come si può notare analizzando la figura criminosa relativa alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, ex articolo 223 comma 2 numero 1 Legge fallimentare R.D. 267 del 1942. Pur se configurabile, il reato di falso in bilancio, come altri reati societari, si trova dunque in una posizione ancillare rispetto a quelli fallimentari. in una parola si è di fronte ad una velata mitezza del nuovo sistema penale societario, che vede la nsua ratio punitiva ridimensionata e ancor maggiormente compressa dal più incisivo novero di norme incriminatrici di cui al vetusto R.D. 267 del 1942 e all'assai recente ed innovativo D. Lgs. 231 del 2001.

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di Studio legale Tomassi

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