Non punibilità per particolare tenuità del fatto


Ancora un'occasione sprecata per iniziare a riformare il sistema sanzionatorio italiano: qualche beneficio ci sarà, ma è solo l'ennesima toppa.
Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il D. Lgs. 28/2015 ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis, ai sensi del quale nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, la punibilità è esclusa quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

Deve essere innanzitutto sfatato il mito - purtroppo già diffusosi - che qualsiasi reato con pena edittale fino a cinque anni non sarà punibile: è necessaria una valutazione da parte del giudice sulla concreta tenuità del fatto che tenga conto della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
Inoltre, sono stati previsti dei casi in cui il fatto non può mai essere ritenuto tenue: si tratta di ipotesi che richiamano alcune delle aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. (aver agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, aver adoperato sevizie, aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima). Non sarà mai tenue il fatto quando la condotta avrà causato, come conseguenze non volute dal reo, la morte o le lesioni gravissime della vittima.

Ulteriore condizione è che il comportamento non risulti abituale, e sarà tale quando l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, quando abbia commesso più reati della stessa indole, e quando si tratti di reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Per comprendere quali reati rientrino nel campo di applicazione della nuova norma, si deve tenere conto della pena edittale, ma non delle circostanze, a meno che si tratti di circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale. Non si dovrà, però, tenere conto del giudizio di bilanciamento.

Come si è potuto osservare, il legislatore ha previsto che la particolare tenuità del fatto sia atta ad escludere la punibilità del reato. Autorevole dottrina ha definito la punibilità come "l'insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l'opportunità di punirlo" (Marinucci-Dolcini). Partendo da questo dato è facile comprendere come il legislatore non abbia inteso eliminare la rilevanza penale delle condotte particolarmente tenui, ma ha semplicemente ravvisato la non opportunità di sanzionarle in concreto.

Coerentemente con questa impostazione, sono state inserite alcune modifiche anche al codice di procedura penale in tema di archiviazione, proscioglimento prima del dibattimento e di efficacia del giudicato.
In particolare, è stato previsto che il pubblico ministero possa formulare la richiesta di archiviazione quando l'indagato risulti non punibile per la particolare tenuità del fatto.
In secondo luogo, qualora il fatto appaia non punibile perché di particolare tenuità, il giudice potrà pronunciare sentenza di non doversi procedere prima dell'apertura del dibattimento.
La permanente rilevanza penale del fatto traspare chiaramente dall'art. 651-bis c.p.p., ai sensi del quale, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Pertanto, la persona offesa ben potrà agire in sede civile contro l'autore del reato, forte della sentenza di proscioglimento che vincolerà il giudice civile circa la commissione di un reato da parte di un determinato soggetto.
Come conseguenza della rilevanza penale del fatto, i provvedimenti che abbiano dichiarato la non punibilità per particolare tenuità saranno iscritti nel casellario giudiziale per essere cancellati dopo dieci anni dalla pronuncia. Tuttavia, essi non compariranno nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall'interessato.
L'intervento legislativo in questione, a mio parere, dimostra la superficialità di un legislatore che non vuole, forse per mera opportunità elettorale, affrontare in modo serio l'ormai necessaria riforma del sistema sanzionatorio penale.
Ancora una volta è stata creata una pezza a soli fini decongestionanti dell'ormai arrancante macchina giudiziaria, ma si è persa l'occasione per avviarsi finalmente sulla strada di un diritto penale davvero rispettoso del tanto sbandierato principio di offensività.

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di Avv. Marco Vergani

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