Non riesco a pagare l’assegno di mantenimento: cosa rischio?


Ecco una analisi dettagliata dei rischi e delle soluzioni che la legge ti offre se non riesci ad assolvere, in tutto o in parte, ai tuoi obblighi di mantenimento
Non riesco a pagare l’assegno di mantenimento: cosa rischio?

 

Vivi un momento di difficoltà economica e non riesci a pagare l’assegno di mantenimento alla tua ex moglie oppure ai tuoi figli?

L’immobilità economica dettata dal Coronavirus ti ha reso difficile o impossibile assolvere ai tuoi obblighi di mantenimento?

E' fuor di dubbio che l'emergenza sanitaria in atto abbia avuto e continuerà ad avere una ricaduta notevole sulla economia, immobilizzata per mesi e oggi solo in lenta ripresa, ma che impatto hanno le oggettive difficoltà economiche sugli obblighi di assistenza familiare?

Per comprenderlo in pieno, occorre dapprima verificare cosa prevede il nostro codice penale.


•    La previsione normativa: l’art. 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” e…

L’art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 103 a € 1.032 chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza genitoriale o alla qualità di coniuge. In caso di malversazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, ovvero qualora faccia a questi mancare i mezzi di sussistenza (art. 570 co. 2 c.p.), le pene si applicano congiuntamente e non più in maniera alternativa.

Secondo la Corte di Cassazione i “mezzi di sussistenza” consistono in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana, quali il vitto, l’alloggio, i canoni delle utenze domestiche, i medicinali e le spese di istruzione e vestiario dei figli (Cass. Sent. 1460/1982 sez. VI). Si tratta dei bisogni necessari per una vita dignitosa, indipendentemente dalla posizione sociale di chi li riceve e di chi li fornisce.

La responsabilità penale per il reato di cui all’art. 570 co. 2 c.p., “presuppone, seppure in modo implicito, che il soggetto passivo versi in stato di bisogno. Deve trattarsi di un bisogno effettivo, che si traduce in una mancanza di mezzi di sussistenza al momento del fatto, cui la persona non sia in grado di far fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato” (Cass. Sez. VI sent. N. 8245/1984).

Il nostro ordinamento si è spinto oltre, finendo con l’attribuire in maniera automatica la condizione soggettiva dello stato di bisogno ai figli minorenni, perché impossibilitati a provvedere da soli a tutti i loro bisogni essenziali.


•    …l’art. 570 bis c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”

Introdotto da soli 2 anni con il D.lgs. 21 del 2018, questo nuovo reato estende le pene previste da quello precedente, anche al coniuge che si rende inadempiente rispetto a qualunque tipo di assegno (assegno di mantenimento, assegno divorzile…) dovuto in caso di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o che comunque violi gli obblighi economici assunti in materia di separazione dei coniugi ed affido condiviso dei figli. Questa norma si applica anche ai figli nati da genitori non coniugati e ai casi delle coppie unite civilmente, che sono ormai del tutto equiparati ai rapporti di coniugio mentre resta inapplicabile (almeno sino ad ora) alle cd. unioni di fatto.

A differenza del reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, nella ipotesi dell’art. 570 bis c.p. sparisce ogni riferimento allo “stato di bisogno” e ai “mezzi di sussistenza” e rileva penalmente il puro e semplice inadempimento economico.


•    Quindi ogni inadempimento determina una responsabilità penale in capo all’obbligato?

Assolutamente NO!

Il nostro ordinamento esclude la rilevanza penale di condotte di inadempimento parziale o solo occasionale, fino a giustificare l'inosservanza degli obblighi nei casi di "assoluta, persistente ed incolpevole impossibilità ad adempiere".

In caso di contestazione del reato di cui all’art. 570 co. 2 c.p., attesa la cd. oggettività dello stato di bisogno dei figli di minore età, ogni genitore è obbligato al loro mantenimento anche se consapevole che ai loro bisogni provveda l’altro genitore oppure i nonni o ancora altri soggetti terzi. Tuttavia, ai fini della responsabilità penale, occorre che l’inadempimento sia serio e protratto nel tempo, che venga posto in essere con coscienza e volontà, e che sia tale da incidere sulla posizione del beneficiario.

Un inadempimento momentaneo, isolato, non può assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 570 c.p. Se invece l’inadempimento si protrae nel tempo, la responsabilità penale può essere esclusa solo con la dimostrazione di uno stato di disoccupazione involontario, di una comprovata riduzione della propria capacità economica “che sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti” (Cass. Sez. sent. 16138/2019). In questo contesto, la compressione della propria capacità economica in ragione della pandemia da Coronavirus, difficilmente potrà essere addotta quale esimente della responsabilità penale, proprio per la natura momentanea ed emergenziale della stessa.

Diversamente, se il reato contestato è quello di cui all’art. 570 bis c.p., l’emergenza finanziaria determinata dal Coronavirus ben potrebbe essere addotta quale giustificazione per l'inadempimento degli obblighi di mantenimento, senza per questo essere strumentalizzata al fine di sottrarsi illegittimamente ai propri doveri familiari.

Una recente sentenza (Cass. Sez. VI n. 5236/2020) ha escluso la responsabilità penale prevista dall’art. 570 bis c.p. in capo ad un soggetto che si era attenuto (quasi perfettamente) agli impegni economici assunti mediante un accordo transattivo non omologato ma comunque modificativo (in senso a lui favorevole) dei precedenti rapporti patrimoniali. Il mancato pagamento (o il pagamento parziale) e solo per un breve periodo, dell'assegno di mantenimento o divorzile, o della cifra concordata in luogo di tale assegno, alla luce della momentanea crisi economica derivante dalla pandemia in atto, potrebbe non avere rilevanza penale.

Ad ogni modo, vista l'importanza preminente che il nostro ordinamento attribuisce ai diritti dei minori, è verosimile ritenere che, a fronte di una diminuzione della propria capacità economica, si dovrà comunque ottemperare agli obblighi di mantenimento in maniera puntuale e proporzionata alle proprie risorse, al fine di evitare la responsabilità penale prevista dagli art. 570 e 570 bis c.p.

 

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di Avv. Francesca Pengo

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