Non si può sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria

La Corte Costiutizionale, con la sentenza n. 223, ha dichiarato incostituziononale l’articolo 47 della legge regionale della Basilicata n.11 del 29 giugno 2018, n. 11 che aveva previsto la possibilità del completamento funzionale delle opere edilizie realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo possa essere autorizzato dai Comuni, attraverso i responsabili degli uffici tecnici, anche nel caso di immobili e aree paesaggisticamente tutelate.
La norma introdurrebbe nuove ipotesi in cui è possibile sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, nonché nuove ipotesi di sanatoria diverse da quelle previste dal legislatore statale in chiaro contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 140 del 2018, n. 233 del 2015 e n. 277 del 2013).
La norma impugnata, per la Corte Costituzionale, è da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in contrasto con gli artt. 31, 33, 34 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», in base ai quali, in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità del titolo edilizio è sempre prevista la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi.
La nuova disposizione dovrebbe consentire il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l’Ufficio tecnico comunale, nel caso in cui sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.
L’articolo 47 della Legge Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018 si pone in contrasto con gli artt. 31, 33, 34 e 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, alla luce dei quali è sempre prevista, quale regola generale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi in caso di interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, introducendo nuove ipotesi di sanatoria di abusi edilizi diverse da quelle previste dal legislatore nazionale.
Per questa ragione, essa è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta e mai può essere ammesso il completamento di un opera abusiva, in quanto gli effetti dell’illecito già perpetrato sarebbero portati a ulteriore compimento.
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