Non tutti i contribuenti devono pagare l'IRAP
Professionisti, agenti e piccoli imprenditori devono monitorare la propria situazione soggettiva per verificare l'assoggettamento o meno ad IRAP

Da qualche anno in qua, soprattutto in vista della scadenza della dichiarazione dei redditi e in occasione del calcolo degli acconti di imposte, occorre valutare se assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.
Secondo l’orientamento della Cassazione, infatti, vi è la possibilità per il professionista di non essere assoggettato all’imposta: con valutazione da effettuare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi esclusi da Irap.
La scelta di escludere i redditi professionali dall’Irap deriva dalla ratio dell’imposta che è quella di colpire la capacità contributiva dell’attività economica esercitata la quale, a sua volta, deriva dalla combinazione di capitali e lavoro, nonché conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali con l’intento quindi di colpire l’esercizio di una attività autonomamente organizzata.
La Cassazione ha poi esteso la possibilità di esonero da IRAP ad altre categorie di attività economiche quali:
agenti di commercio e promotori finanziari; broker assicurativi;piccole imprese.
L’esonero da Irap si applica con i medesimi presupposti individuati per i professionisti: è necessario che sia impiegata nell’attività economica una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.
Visto, pertanto, l’orientamento della Cassazione i contribuenti interessati potranno operare le seguenti scelte:
- compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso;
- non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla.
La prima scelta evita l’irrogazione di sanzioni, ma espone ai tempi lunghi del rimborso, mentre la seconda comporta un risparmio di natura finanziaria, ma espone il contribuente all’irrogazione di sanzioni.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti contattami.
Dott. Stefano Bonaldo
http://www.studioconsulenzabonaldo.it/
Secondo l’orientamento della Cassazione, infatti, vi è la possibilità per il professionista di non essere assoggettato all’imposta: con valutazione da effettuare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi esclusi da Irap.
La scelta di escludere i redditi professionali dall’Irap deriva dalla ratio dell’imposta che è quella di colpire la capacità contributiva dell’attività economica esercitata la quale, a sua volta, deriva dalla combinazione di capitali e lavoro, nonché conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali con l’intento quindi di colpire l’esercizio di una attività autonomamente organizzata.
La Cassazione ha poi esteso la possibilità di esonero da IRAP ad altre categorie di attività economiche quali:
agenti di commercio e promotori finanziari; broker assicurativi;piccole imprese.
L’esonero da Irap si applica con i medesimi presupposti individuati per i professionisti: è necessario che sia impiegata nell’attività economica una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.
Visto, pertanto, l’orientamento della Cassazione i contribuenti interessati potranno operare le seguenti scelte:
- compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso;
- non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla.
La prima scelta evita l’irrogazione di sanzioni, ma espone ai tempi lunghi del rimborso, mentre la seconda comporta un risparmio di natura finanziaria, ma espone il contribuente all’irrogazione di sanzioni.
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Dott. Stefano Bonaldo
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