Nonni e nipoti: diritto di visita
Importanza del mantenimento dei legami
Per la Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, nella nozione di "diritto di visita" di cui agli artt. 1 § 2 lettera a) e 2 punto 10 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (cosiddetto Bruxelles II bis) deve essere ricompreso il diritto di visita dei nonni ai nipoti.
La decisione relativa alle modalità e ai tempi è comunque di competenza dei Giudici del luogo di abituale residenza del minore (nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia si trattava ovviamente di questione attinente alla giurisdizione).
Nell’affrontare il tema del diritto di visita, la CGUE ha sottolineato come le leggi della U.E. e i principi di diritto internazionale (e così la Carta di Nizza, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) non pongano limiti nell’indicazione dei soggetti beneficiari, purchè si tratti di soggetti con i quali, "indipendentemente se agiscono in qualità di titolare della responsabilità genitoriale o meno", il minore abbia una "relazione personale".
Non vi è dubbio che tra questi soggetti ben possano annoverarsi i fratelli ed anche i nonni.
Il mantenimento di certi legami, quale può essere certamente quello tra nipote e nonni, può concorrere al benessere psico-fisico del minore, può favorire il corretto sviluppo del medesimo.
Interrompere o anche limitare tale rapporto può essere pregiudizievole per il minore.
Sarà il Giudice a valutare, caso per caso, che cosa sia opportuno per il minore e con quali modalità debba essere attuato il diritto riconosciuto.
La decisione relativa alle modalità e ai tempi è comunque di competenza dei Giudici del luogo di abituale residenza del minore (nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia si trattava ovviamente di questione attinente alla giurisdizione).
Nell’affrontare il tema del diritto di visita, la CGUE ha sottolineato come le leggi della U.E. e i principi di diritto internazionale (e così la Carta di Nizza, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) non pongano limiti nell’indicazione dei soggetti beneficiari, purchè si tratti di soggetti con i quali, "indipendentemente se agiscono in qualità di titolare della responsabilità genitoriale o meno", il minore abbia una "relazione personale".
Non vi è dubbio che tra questi soggetti ben possano annoverarsi i fratelli ed anche i nonni.
Il mantenimento di certi legami, quale può essere certamente quello tra nipote e nonni, può concorrere al benessere psico-fisico del minore, può favorire il corretto sviluppo del medesimo.
Interrompere o anche limitare tale rapporto può essere pregiudizievole per il minore.
Sarà il Giudice a valutare, caso per caso, che cosa sia opportuno per il minore e con quali modalità debba essere attuato il diritto riconosciuto.
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