Normativa urbanistica in Trentino: come è regolamentata?


Come comportarsi quando si affronta un intervento edilizio di nuova edificazione o di ristrutturazione in Trentino
Normativa urbanistica in Trentino: come è regolamentata?

 

La normativa urbanistica in Trentino rappresenta sempre un tema delicato quando si affronta un intervento edilizio sia di nuova edificazione che di ristrutturazione.

La normativa ora in atto è la L.P. 4 agosto 2015, n. 15, con relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Questa è succeduta alla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 con relativo Regolamento di Attuazione e alla L.P. 5 settembre 1991, n. 22: Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (pubblicata sul B.U. 10 settembre 1991, n. 39, supplemento ordinario n. 1).

La presente descrizione, oltre ad una breve disanima delle normative elencate, descrive i provvedimenti autorizzativi da adottare, in relazione all’intervento edilizio.

 

Normativa urbanistico-edilizia provinciale edilizie

Come punto di partenza si richiama la L.P. 5 settembre 1991, n. 22: Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (pubblicata sul B.U. 10 settembre 1991, n. 39, supplemento ordinario n. 1), che nel corso della sua lunga e “onorata carriera” durata più di tre lustri, - dal 1991 al 2008 - è stata oggetto di un numero limitato di modifiche (circa venti).

A questa è succeduta la: L.P. 4 marzo 2008, n. 1 con il relativo Regolamento di Attuazione, che in dieci anni è stata perfezionata con quasi 50 Circolari da parte dell’assessorato all’urbanistica, oltre ad una quindicina di aggiornamenti proposti dai vari Servizi provinciali.

Tanti articoli – vedi ad esempio l’art. 148 – si compongono di un numero consistente di “commi” che di certo non favoriscono la comprensione dell’articolato e generano spesso diatribe per l’interpretazione della norma, sia da parte dei professionisti che dei funzionari pubblici.

Alla L.P.1/2008 è, infine, succeduta la Legge provinciale per il Governo del Territorio: L.P. 4 agosto 2015, n. 15, con relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai cui sono seguite, fino ad ora, una quindicina di Circolari da parte dall’Assessorato all’urbanistica.

Una particolarità riguarda il “regolamento di attuazione” che riporta al Titolo IV- Capo I una corposa disposizione, in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio (da art.69 ad art.89).


Atti autorizzativi in relazione al tipo di intervento

Per riportare un po’ di chiarezza nell’iter procedurale che riguarda l’approvazione di un progetto, si elencano i provvedimenti autorizzativi previsti dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

 

Comunicazione opere libere: articolo 78, comma 3 - L.P. 15/2015

Tali lavori rientrano nelle seguenti tipologie di opere:
•    manutenzione straordinaria che non interessa elementi strutturali dell'edificio;
•    interventi di sostituzione di parti esterne dell’edificio;
•    installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti;
•    legnaie pertinenziali;
•    recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
•    opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee.

 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (Cila): art. 78 bis - L.P. 15/2015

Sono interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, più quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tra questi: sostituzione di pavimenti, nuove tinteggiature ed intonaci interni, riparazione impianti e sostituzione infissi esterni.

 

Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (Scia): art. 85 - L.P. 15/2015

Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:
•    i volumi tecnici;
•    le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto;
•    il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari;
•    la realizzazione di manufatti pertinenziali che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
•    i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti;
•    le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
•    i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
•     le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno di altezza superiore a un metro;
•    sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie lorda.
Domanda di permesso di costruire: art. 80 - L.P. 15/2015
Sono assoggettati a permesso di costruire i seguenti interventi:
•    gli interventi di nuova costruzione;
•    gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
•    gli interventi di ristrutturazione edilizia;
•    gli interventi di ampliamento di costruzioni esistenti;
•    la realizzazione di fabbricati pertinenziali (nuova costruzione) che comportano un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
•    gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;
•    gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio.

 

Domanda di permesso di costruire in sanatoria e di provvedimento di sanatoria: art. 134 comma 5 e 135 della L.P. 1/2008

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.500 euro.

Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione, la misura della sanzione è determinata dal Comune entro il limite minimo di 1.500 e massimo di 6.000 euro.

Se le opere abusive sono state realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, il Comune invia all'organo di tutela del paesaggio gli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 133 del regolamento.

Anche se l'opera è già stata realizzata abusivamente, resta salvo il potere di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento.

 

Domanda di autorizzazione paesaggistica al Sindaco: art.64 L.P. 15/2015

L’intervento da realizzare si colloca all'interno delle aree di tutela ambientale, e consiste nella realizzazione/installazione di:
•    recinzione;
•    muri di sostegno e di contenimento fino a 3 metri di altezza;
•    pavimentazioni stradali;
•    interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
•    opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni;
•    opere di manutenzione straordinaria.

 

Domanda alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC)

L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. a) della L.P. 15/2015 e s.m. si redige per:
•    opere da realizzarsi all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e dei Parchi Naturali provinciali (art. 64, c.2, lett. a) e b) della L.P. 15/2015);
•    opere da realizzarsi all'interno delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c.2, lett. c) della L.P.15/2015);
•    opere previste sui beni ambientali di cui all'articolo 65 della L.P. 15/2015 (art. 64, c.2, lett. d) della L.P. 15/2015);
•    fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali;
•    nelle aree di tutela ambientale la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza (art.64, c.2, lett. f) della L.P. 15/2015);
•    nelle aree di tutela ambientale, tutti gli interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5 dell'art. 64 della L.P. 15/2015 o che non rientrino fra le competenze del Sindaco ai sensi del comma 4 dell'art. 64 della L.P. 15/2015;
•    piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese nelle aree di tutela.

 

Ricorso alla Giunta provinciale

 Si esegue avverso il provvedimento:
•    della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC);
•    della Sottocommissione (SOTTOCUP) della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.

 

Segnalazione Certificata Di Agibilità (Scagi: art.93 comma 2 - L.P. 15/2015

La dichiarazione di ultimazione lavori si presenta entro sei mesi dalla fine dei lavori; contestualmente, l’interessato presenta al Comune una certificazione, di un tecnico abilitato, in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato.

Nello specifico, il tecnico accerta l’agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico sanitarie, alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; inoltre, deve essere allegata, copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell’attestato di certificazione energetica e di dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto.

 

Articolo del:


di Luigi Nicolussi

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