Notai, avvocati e commercialisti: fondo spese
Somme ricevute a titolo di fondo spese dagli studi notarili, legali o commercialisti. Adempimenti del professionista e del sostituto d'imposta

E' frequente che nell'esercizio delle attività professionali svolte da notai, avvocati o commercialisti, il professionista ottenga il deposito di una somma comprensiva sia degli onorari che delle spese necessarie per assolvere le varie formalità (es. oneri di registrazione, diritti di segreteria, ecc.).
Con l'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 si è inteso semplificare il rapporto con l'Amministrazione finanziaria, eliminando sul nascere cause di possibile contenzioso con l'Erario circa l'esatta individuazione della parte dei compensi da sottoporre a tassazione nel momento in cui un professionista riceva un fondo spese.
Infatti, l'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 differisce in questa ipotesi il termine di emissione della fattura come segue: "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".
I presupposti sottesi al differimento di sessanta giorni per l'emissione della fattura, sono contenuti nella stessa disposizione normativa di cui sopra.
Il primo dei presupposti è che il deposito sia composto indistintamente da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Di conseguenza, la disposizione non può essere applicata nei casi in cui il professionista non è tenuto a sostenere nell'esercizio del mandato alcuna spesa in nome e per conto del cliente.
Il secondo presupposto è che il deposito deve riguardare "indistintamente" oneri e rimborsi spese, intese come somma globalmente pattuita. L'applicazione dell'agevolazione viene dunque circoscritta alle sole fattispecie in cui le parti non distinguano la composizione del fondo ovvero quando non siano in grado di distinguerla. Anche se le somme dovute dal cliente determinate dal notaio ex post dovessero coincidere con il deposito, tale coincidenza non dimostrerebbe che le parti intendevano distinguere, al momento della costituzione del fondo, l'ammontare delle spese e quello dei compensi.
L'ulteriore presupposto dettato dall'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 è di tipo formale; le somme ricevute in deposito devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro (cosiddetto registro delle somme ricevute in deposito), tenuto e conservato a norma dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In alternativa, per i professionisti che operano in regime di contabilità ordinaria, per opzione o per natura, è possibile annotare tali somme nel registro delle movimentazioni finanziarie previsto dal D.M. 15 settembre 1990, come previsto dall’art. 3 dello stesso D.M.
La disciplina contenuta nell'art. 3, D.M. 3 ottobre 1974 può applicarsi, secondo autorevole dottrina, anche per le imposte sui redditi. A favore di questa interpretazione si è anche espressa la D.R.E. del Veneto in risposta ad un interpello dell'8 ottobre 2003, n. 907-30148/2003.
Conclusione
Le somme che il sostituto d’imposta (cliente) ha versato al professionista in via anticipata, nel caso ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974, possono essere fatturate dal professionista entro sessanta giorni dal deposito.
Può dunque accadere che il versamento del fondo spese al professionista avvenga negli ultimi giorni di un anno solare e la fattura venga emessa nell'anno successivo. La ritenuta d'acconto non può, a ragione, essere effettuata prendendo come riferimento la data di costituzione del fondo spese, in quanto per quella data non è chiaro quale somma sia da attribuire ad onorario, e quindi da assoggettare a ritenuta. Per questo motivo il sostituto dovrà rilevare la ritenuta operata con riferimento alla fattura ricevuta emessa con data successiva. A seguito poi del fatto che il corrispettivo potrà considerarsi percepito ai fini dell'imposta sul reddito allo scadere del termine dei sessanta giorni, il sostituto d'imposta dovrà certificare il compenso professionale come erogato nell'anno dell'emissione della fattura e pertanto nell'anno successivo al versamento del fondo spese. Per il professionista la norma varrà di riflesso consentendogli di dichiarare, ai fini IVA e delle imposte dirette, il corrispettivo percepito nell'anno successivo.
D.M. Finanze 31 ottobre 1974, art. 3 In vigore dal 16/11/1974
D.M. Finanze 20 dicembre 1990, art. 3. In vigore dal 27/12/1990
Con l'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 si è inteso semplificare il rapporto con l'Amministrazione finanziaria, eliminando sul nascere cause di possibile contenzioso con l'Erario circa l'esatta individuazione della parte dei compensi da sottoporre a tassazione nel momento in cui un professionista riceva un fondo spese.
Infatti, l'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 differisce in questa ipotesi il termine di emissione della fattura come segue: "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".
I presupposti sottesi al differimento di sessanta giorni per l'emissione della fattura, sono contenuti nella stessa disposizione normativa di cui sopra.
Il primo dei presupposti è che il deposito sia composto indistintamente da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Di conseguenza, la disposizione non può essere applicata nei casi in cui il professionista non è tenuto a sostenere nell'esercizio del mandato alcuna spesa in nome e per conto del cliente.
Il secondo presupposto è che il deposito deve riguardare "indistintamente" oneri e rimborsi spese, intese come somma globalmente pattuita. L'applicazione dell'agevolazione viene dunque circoscritta alle sole fattispecie in cui le parti non distinguano la composizione del fondo ovvero quando non siano in grado di distinguerla. Anche se le somme dovute dal cliente determinate dal notaio ex post dovessero coincidere con il deposito, tale coincidenza non dimostrerebbe che le parti intendevano distinguere, al momento della costituzione del fondo, l'ammontare delle spese e quello dei compensi.
L'ulteriore presupposto dettato dall'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974 è di tipo formale; le somme ricevute in deposito devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in apposito registro (cosiddetto registro delle somme ricevute in deposito), tenuto e conservato a norma dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In alternativa, per i professionisti che operano in regime di contabilità ordinaria, per opzione o per natura, è possibile annotare tali somme nel registro delle movimentazioni finanziarie previsto dal D.M. 15 settembre 1990, come previsto dall’art. 3 dello stesso D.M.
La disciplina contenuta nell'art. 3, D.M. 3 ottobre 1974 può applicarsi, secondo autorevole dottrina, anche per le imposte sui redditi. A favore di questa interpretazione si è anche espressa la D.R.E. del Veneto in risposta ad un interpello dell'8 ottobre 2003, n. 907-30148/2003.
Conclusione
Le somme che il sostituto d’imposta (cliente) ha versato al professionista in via anticipata, nel caso ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3, D.M. 31 ottobre 1974, possono essere fatturate dal professionista entro sessanta giorni dal deposito.
Può dunque accadere che il versamento del fondo spese al professionista avvenga negli ultimi giorni di un anno solare e la fattura venga emessa nell'anno successivo. La ritenuta d'acconto non può, a ragione, essere effettuata prendendo come riferimento la data di costituzione del fondo spese, in quanto per quella data non è chiaro quale somma sia da attribuire ad onorario, e quindi da assoggettare a ritenuta. Per questo motivo il sostituto dovrà rilevare la ritenuta operata con riferimento alla fattura ricevuta emessa con data successiva. A seguito poi del fatto che il corrispettivo potrà considerarsi percepito ai fini dell'imposta sul reddito allo scadere del termine dei sessanta giorni, il sostituto d'imposta dovrà certificare il compenso professionale come erogato nell'anno dell'emissione della fattura e pertanto nell'anno successivo al versamento del fondo spese. Per il professionista la norma varrà di riflesso consentendogli di dichiarare, ai fini IVA e delle imposte dirette, il corrispettivo percepito nell'anno successivo.
D.M. Finanze 31 ottobre 1974, art. 3 In vigore dal 16/11/1974
D.M. Finanze 20 dicembre 1990, art. 3. In vigore dal 27/12/1990
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