Notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali


Nullità della notifica via PEC da parte dell'AER. Mancata prova della conformità all'originale dell'allegato
Notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali
Una della questioni più dibattute nel momento storico attuale afferisce alla regolarità o meno della notifica a mezzo PEC delle cartelle esattoriali effettuata dall'AER.
A fronte dell'eccezione sollevata da parte del contribuente in ordine alla nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento inoltrata a mezzo PEC, il riscontro dalla resistente è sempre il medesimo: il richiamo alle disposizioni di legge vigente che consentono l'utilizzo dello strumento notificatorio contestato.
Ma tale riscontro si appalesa inconferente.
L'eccezione sollevata, infatti, attiene al disconoscimento della conformità della copia all'orginale e non alla possibilità di far ricorso allo strumento notificatorio telematico.
Non si può affermare, pertanto, che sia invalida qualsiasi notifica effettuata a mezzo PEC di un atto della riscossione ma che tale invalidità si riscontri solo in presenza di circostanze specifiche.
In materia, in realtà, manca una norma che regoli, in un sistema di gestione meramente cartacea, le modalità attraverso le quali dare la prova dell'avvenuta notifica telematica della cartella o della acquisizione dei file rilasciati dal gestore di posta elettronica certificata.
Per questa ragione, nel tempo di sono susseguite tutta una serie di pronunce delle varie Commissione Tributarie che hanno ritenuto l'illegittimità derlla notifica a mezzo PEC.
L'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla notificazione delle cartelle, consente la notificazione delle cartelle per posta elettronica certificata con le modalità di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata".
La possibilità di notificare gli atti impositivi a mezzo PEC è stata introdotta, poi, a far data dal primo giugno 2016, dal D.Lgs. n. 159/2015.
Il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di consegna della comunicazione, ricevuta di consegna del certificatore della PEC inviata all'indirizzo digitale del destinatario, che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata A.R., indipendentemente dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Oggetto della notifica è il c.d. documento informativo previsto dall'art. 210, co. 1, D.Lgs. n. 82 del 205.
Il sucessivo comma 1-bis prevede che "l'idonenità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio - restando fermo quanto disposto dal comma 2": comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. n. 82 del 12005 citato che, attribuendo valore legale al documento informatico (ed al cartaceo sottostante) con l'identificazione del sottoscrittore, prevede che "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, che garantiscono l'identificabiltà dell'autore, l'integrità ed immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21, co. 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Cod. Civ.".
Richiamando l'art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973, con la posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento, si notifica il documento informatico della cartella medesima.
Ed il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall'AER è il c.d. "pdf".
Occorre verificare, poi, se la notificazione delle cartella sotto il formato digitale "pdf" garantisca la conformità all'originale e se sia valida la firma digitale dell'esattoria.
Sulla base delle norme richiamate, ed in particolare degli artt. 20 , co. 2 e 71, D.Lgs. n. 82 del 2005, deve ritenersi che la notifica per PEC della cartella di pagamento in formato "pdf", senza l'estensione c.d. "p7m", non sia valida e renda illegittima la cartella allegata alla PEC.
La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione "p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. "busta crittografica" che contiene la suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica. Detta estensione garantisce, da un lato, l'integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall'altro, quanto alla firma digitale, l'identidicabilità del suo autore e la paternità dell'atto.
In difetto di detta estensione, la notifica a mezzo PEC non può essere ritenuta valida, con illegittimità derivata anche della stessa cartella.

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di Avv. Daniela Costa

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