Notifica al terzo dell`ordinanza di assegnazione


Ordinanza di assegnazione: notifica al terzo prima del precetto
Notifica al terzo dell`ordinanza di assegnazione
Si osserva, in primis, che l’ordinanza di assegnazione è un titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato qualora sia inadempiente, e in tale circostanza assume la qualità di debitore, e ciò è pienamente confermato da giurisprudenza costante (ultra multis Cass. Civ. III Sez. sez.VI-3, sentenza 03/06/2015 n° 11493; Cass. N. 9390/2016).
Il provvedimento di assegnazione ha efficacia esecutiva in quanto si evita l’incoerenza che la procedura esecutiva possa concludersi con un provvedimento di natura dichiarativa, tale da aggravare la posizione del creditore procedente che si vedrebbe costretto ad azionare un giudizio di cognizione nei confronti del terzo.
Il tema della vexata questio non è la natura dell’ordinanza di assegnazione ma è la figura del terzo, la quale assume una posizione diversa in un giudizio di accertamento e nel procedimento di esecuzione.
Nel processo esecutivo, è ormai accertato che il terzo non è parte (Cass. 6432/2003, n. 18352/2005, n. 25567/2011), mentre in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, quest’ultimo diventa parte del giudizio.
Orbene, a seguito di ordinanza di assegnazione al termine della procedura esecutiva, il titolo esecutivo si è formato in un giudizio del quale il terzo non è stato mai parte, e non ha avuto modo di conoscerlo, in quanto si è limitato a rendere una dichiarazione per iscritto al creditore, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 543, 4 comma, cpc, non dovendo più presenziare in udienza.
La giurisprudenza dominante, distinguendo tale formazione giudiziale del titolo, giustifica la deroga all’art. 479 cpc, disponendo a carico del creditore procedente la notifica del solo titolo esecutivo al terzo, senza il precetto, in quanto i destinatari sono estranei al processo dove il titolo esecutivo si è formato.
Pertanto, il creditore procedente deve mettere in condizioni il terzo di conoscere l’ordinanza di assegnazione in modo darvi spontanea esecuzione, e ciò nel rispetto del principio della buona fede e della correttezza.
Sulla questione si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 9390/2016, Sez. III, statuendo anche il seguente principio di diritto: "Se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cpc viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 cpc e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente".
Pertanto, prima di notificate un precetto sulla base di una ordinanza di assegnazione, quest’ultima va notifica al terzo pignorato, in quanto non parte nel procedimento esecutivo.

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di dr.ssa Lucia Guardascione

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