Notificazioni: stop all'accertamento esecutivo


Se il contribuente sostiene di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il Fisco deve dimostrare l`invio
Notificazioni: stop all'accertamento esecutivo
Se il contribuente dovesse sostenere di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo spetta al Fisco dimostrare che l'atto sia stato regolarmente recapitato.
In particolare, nel caso in cui l'Ufficio finanziario dovesse sostenere che l'avviso di accertamento e' stato notificato presso il domicilio del destinatario mediante consegna a persona di famiglia, la prova della regolarita' della notifica e' data dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, di cui all'articolo 139 del codice di procedura civile e non dalla stampa dell'interrogazione della Banca dati Poste Italiane poiche' essa non e' fidefacente.

E' quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n.3150/04/14.

Dal 1° ottobre 2011 questo meccanismo accellerato di riscossione trova applicazione con riguardo agli avvisi emessi dall'Agenzia Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

- Acquisiscono la valenza di titolo esecutivo decorsi i 60 giorni senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere
- Recano l'avvertimento che trascorsi ulteriori 30 giorni in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, verranno trasmessi direttamente ad Equitalia anche ai fini dell'espropriazione forzata sui beni del debitore.








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di Comm. Emanuela Carocci

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