Novità in tema di Fondo di garanzia del TFR presso l’INPS


L’INPS ha precisato che la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore
Novità in tema di Fondo di garanzia del TFR presso l’INPS

Con il messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro di cui all’articolo 2 della Legge n. 297/1982 e agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 80/1992.

In particolare, fornisce chiarimenti in materia di documentazione da allegare alla domanda telematica. E’ stato precisato che ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, allegata alla domanda stessa, sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere asseverata anche dal legale che ha patrocinato il lavoratore.

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, si precisa che nella domanda telematica è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito.

Di conseguenza, il modulo “SR131” non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo. Rimane la necessità di allegare detto modulo “SR131” nei casi in cui il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.

In più, considerate le misure adottate con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di garantire a tutti i beneficiari di riscuotere più agevolmente le prestazioni liquidate, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le Strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano il predetto termine fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa.

E’ stato precisato, inoltre, che in tema di sospensione di diritto dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS (ex art. 34 del D.L. Cura Italia) è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia (TFR e ultime tre mensilità).

 

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di Enrico Terzi

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