Novità Autovetture dalla Legge di Stabilità 2016


La Legge di Stabilità 2016 offre la possibilità di ammortizzare al 140% gli investimenti effettuati nel periodo tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016.
Novità Autovetture dalla Legge di Stabilità 2016
Dall‘analisi del provvedimento approvato il 28 Dicembre 2015 per l’acquisto di autovetture nuove si potrà fruire della deduzione di quote di ammortamento "maggiorate"
Il beneficio riguarda non solo le imprese, ma anche i professionisti.

La disposizione contenuta nel disegno di legge di Stabilità per il 2016, prevede che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione di "beni materiali strumentali nuovi" è maggiorato del 40%. Gli investimenti (gli acquisti) devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
Esempio : Se il costo di acquisto del bene nuovo ammonta a 10.000 euro, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento si deve considerare l’importo aumentato del 40%, quindi 14.000 euro.

La disposizione riguarda anche le autovetture, ma si dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 TUIR.

A tal proposito il comma 2 prevede che "fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del citato testo unico".

Esiste quindi un duplice vantaggio:
costo maggiorato del 40%
limiti "rinforzati" per la deducibilità delle quote di ammortamento.

La disposizione citata (art. 164 TUIR) ricordiamo che contiene un "doppio" limite :
Stabilisce la deducibilità delle quote di ammortamento, pari al 25% del costo sostenuto, nel limite del 20% per tutti e del 80% per gli agenti e rappresentanti di commercio delle quota di ammortamento calcolata. Stabilisce un limite al costo di acquisizione per le autovetture pari a 18.075,99 euro e 25.823,00 per gli agenti e rappresentanti di commercio oltre il quale non viene permessa alcuna deducibilità di costo .

Esempio: Se in base alla normativa, fino ad adesso vigente, un imprenditore acquistasse un’autovettura il cui costo è 25.000,00 euro, la base di calcolo delle quote di ammortamento sarebbe pari a 3.615,20 (il 20% del massimale pari a 18.075,99 euro). Applicando il coefficiente di ammortamento del 25%, la quota deducibile ogni anno sarebbe pari a 903,80 euro.

La legge di Stabilità per il 2016 prevede preliminarmente una maggiorazione generale del 40% del costo e successivamente anche un incremento del "doppio" limite previsto dall’art. 164 TUIR. I benefici sono subordinatati alla condizione che l’investimento sia stato effettuato nel periodo di osservazione (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016). I limiti maggiorati del costo di acquisizione per le autovetture diventano 25.306,39 euro per tutti e 36.152,20, per agenti e rappresentanti di commercio ( oltre tali limiti non viene permessa alcuna deducibilità di costo).

N.B. Tali limiti, per gli acquisti che verranno effettuati dopo il 31/12/2016, si ridurranno a quelli previsti per l’anno 2015.

Esempio:
Si consideri l’acquisto di un’autovettura, il cui costo ammonta a 25.000,00 euro: preliminarmente si deve procedere incrementando il costo effettivo del 40%, la base di partenza sarà costituita così da 35.000,00 euro. Successivamente si scarterà la quota di costo eccedente il nuovo massimale di 25.306,39 euro. Tale importo si ottiene incrementando del 40% il precedente limite di 18.075,99 euro. Si applicherà la percentuale di ammortamento del 25% su 25.306,39 euro. .L’ammortamento sarà cosi pari 6.326,60 euro. Applicando la deducibilità fiscale del 20% la quota deducibile annuale sarà di 1.265,32 euro. ( contro i 903,80 calcolati senza l’applicazione del super ammortamento).

Si consideri l’acquisto di un’autovettura il cui costo ammonta a 40.000,00 euro. In base alla nuova previsione la base di calcolo delle quote sarà pari al 25% del maggiore massimale, cioè 25.306,39 euro. In questo caso sarebbe inutile applicare la maggiorazione del 40% al costo di acquisto di 40.000,00 euro. Ciò in quanto trattandosi di un’autovettura il cui costo di acquisto è più elevato, la maggiorazione del 40% non determina alcun beneficio. L’unico vantaggio è dato dalle quote di ammortamento che verranno calcolate, sul nuovo massimale ampliato e non sul vecchio, producendo comunque un ammortamento pari ad euro 6.326,60 euro. Applicando la deducibilità fiscale del 20% la quota deducibile annuale sarà pari a 1.265,32 euro. In base alle "vecchie" regole la base di calcolo delle quote di ammortamento sarebbe stata costituita dal 25% sul massimale di 18.075,99 euro pari 4.519,00 euro e la quota di ammortamento deducibile fiscalmente pari ad 903,80 euro.
Per gli agenti e raprresentanti di commercio il ragionamento non cambia se non nel utilizzo del limite di costo auto pari ad euro 36.152,20 e della percentuale di deducibilità fiscale pari al 80%.
Ovviamente lo Studio è a disposizione per approfondimenti o chiarimenti sull’argomento.

Articolo del:


di dr Mauro Scirocco

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