Novità del 2017 per gli enti non commerciali


Ecco alcune rilevanti novità in materia di adempimenti IVA
Novità del 2017 per gli enti non commerciali
Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto, a partire dal 2017, alcune rilevanti novità in materia di adempimenti IVA.
In modo più specifico, scomparirà la comunicazione annuale delle operazioni che sono rilevanti ai fini Iva, e verranno introdotte due comunicazioni periodiche riguardanti:
- i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, nonché i dati delle relative variazioni;
- i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
In pratica si tratterà di inviare trimestralmente sia lo spesometro sia i dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.
Inoltre, sempre dal 2017:
- viene meno l’obbligo di invio della Comunicazione dati Iva;
- la dichiarazione Iva relativa al 2016 (mod. IVA 2017) non andrà più all’interno del modello Unico ma in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017.
In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture (Spesometro) è prevista l’applicazione della sanzione di euro 25 per fattura, con un massimo di euro 25.000.
Relativamente all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA l’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da euro 5.000 a euro 50.000.
Altra novità gli interessi legali: dal 2017 scendono allo 0,1% .
Infatti con il Decreto 7 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2016, n. 291, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017".
Tale variazione ha effetto, in particolare sul calcolo degli interessi dovuti per regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso le omissioni, le irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRES, ritenute, ecc.). La riduzione del tasso di interesse legale si traduce dall’1° gennaio 2017 in una riduzione del costo della regolarizzazione.

Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per la distribuzione gratuita di prodotti a fini di solidarietà sociale
I commi da 59 a 64 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2017, introducono una agevolazione consistente in un contributo a favore degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che acquistano in Italia beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il contributo è riconosciuto:
- fino al 15% del prezzo di acquisto;
- fino ad un massimo di 3.500,00 euro annui;
- nel limite delle risorse disponibili (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).
Il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili:
- rimborsano al venditore l’importo del contributo;
- recuperano il suddetto importo in qualità di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene effettuato l’acquisto.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro l’1 marzo 2017, saranno definite le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione, le condizioni per la fruizione dei contributi previsti, nonché le modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa relativi alle dotazioni annue.

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di Studio Molinaro

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