Novità Depositi IVA per beni extracomunitari


Servono requisiti di affidabilità, altrimenti chi intende estrarre il bene dal Deposito Iva deve presentare idonea garanzia
Novità Depositi IVA per beni extracomunitari
Sono state introdotte novità importanti in merito ai Depositi IVA dal Decreto Fiscale (D.L. 193/2016) e dal relativo decreto attuativo (Decreto 23 febbraio 2017) pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche riguardano sostanzialmente gli adempimenti Iva sull’introduzione ed estrazione dei beni extracomunitari dai depositi Iva ed entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° aprile.

Innanzitutto va detto che il Deposito Iva è un luogo fisico, ubicato all’interno del territorio dello Stato italiano, all’interno del quale i beni nazionali, comunitari ed extracomunitari immessi in libera pratica (cioè sui quali sono stati pagati i dazi di importazione), sono introdotti e permangono fino al momento della loro estrazione da parte di un soggetto passivo. Il vantaggio principale dell’utilizzo dei Depositi Iva è la sospensione del pagamento dell’Iva finché il bene non viene estratto dal Deposito.
Per quanto riguarda i beni immessi nazionali e comunitari, gli adempimenti Iva restano invariati. Ovvero, le operazioni di acquisto ed estrazione del bene dai depositi Iva sono assoggettate all’imposta tramite autofattura con annotazione dell’operazione stessa sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti.

Per quanto riguarda l’estrazione dal deposito Iva di beni extracomunitari, la nuova normativa prevede che per estrarre la merce si devono provare determinati requisiti di affidabilità, i quali devono essere sottoscritti e comunicati al gestore del Deposito Iva tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I requisiti di affidabilità sono:
1. corretta presentazione della dichiarazione IVA, per chi sussiste l’obbligo, nei tre periodi d’imposta antecedenti l'operazione di estrazione
2. corretta esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali
3. assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso o nei tre periodi di imposta antecedenti l'operazione di estrazione
4. assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per alcuni determinati delitti.

In mancanza dei requisiti di affidabilità, il soggetto che intende estrarre il bene dal Deposito Iva deve presentare idonea garanzia da consegnare al gestore del Deposito Iva che ha efficacia per i sei mesi successivi all’estrazione dei beni. Una volta che il depositario verifica le garanzie, la correttezza e la completezza della documentazione presentata dal soggetto che intende estrarre il bene, la documentazione viene trasmessa dallo stesso depositario all’Agenzia delle Entrate.
Infine, al momento dell’estrazione del bene, il gestore del Deposito Iva deve annotare l’operazione sul registro del deposito, mentre il soggetto che estrae il bene deve applicare il reverse charge, ovvero emettere autofattura e annotare l’operazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

Infine, ci sono dei casi in cui al momento dell’estrazione, il soggetto che la effettua non è tenuto a presentare la dichiarazione con i requisiti di affidabilità. E ciò avviene quando:
· il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è anche colui che ha immesso i beni in libera pratica nel deposito (poiché al momento dell’immissione aveva già comunicato di avere i requisiti di affidabilità)
· il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato, oppure è esonerato in base alle disposizioni in materia doganale.

Il mio studio è disponibile a offrire consulenza sull’argomento.

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di Dr. Marzio Pennechini Montino

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