Novità fiscali in tema di unioni civili
La Legge Cirinnà ha introdotto nell'ordinamento italiano norme specifiche per le unioni civili e le convivenze di fatto
La legge n. 76 del 20.05.2016 pubblicato in G.U. il 21/05/2016 ed in vigore dal 5 giugno 2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano delle norme specifiche per le unioni civili e le convivenze di fatto, figure alternative al matrimonio.
Le unioni civili riguardano rapporti tra persone dello stesso sesso, del tutto assimilate civilisticamente e fiscalmente al matrimonio, mentre le convivenze di fatto possono riguardare i rapporti tra soggetti di sesso diverso o meno, garantendo, se registrate all'anagrafe, un livello minimo di diritti anche anche se non assimilate al matrimonio.
L’equivalenza coniuge/partner, non valevole in caso di convivenza, comporta indubbi riflessi di natura fiscale, in quanto paragonare l'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio determina, laddove ne sussistano i presupposti, la totale applicazione delle norme tributarie previste per il matrimonio.
Infatti tra le opportunità fiscali offerte alle unioni civili c'è l'applicazione delle disposizioni relative alla presentazione del modello 730 congiunto, che consente loro di ottenere rimborsi in tempi brevi oppure di pagare le imposte dovute mediante trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione. L’assimilazione coniuge/partner determina anche il riconoscimento a favore delle unioni civili, ex art. 12, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Il partner può essere considerato ai fini fiscali come altro familiare a carico quando il congiunto risulti non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che conviva con il contribuente oppure riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti del Giudice, possibilità che persiste fino all’annotazione della sentenza di divorzio. Una peculiarità riguarda la detrazione/deduzione degli oneri relativi ai figli naturali del partner, in quanto in linea generale vige il divieto di adozione e quindi l'impossibilità di fruire delle detrazioni per figli a carico, la quale potrà essere ancora riconosciuta esclusivamente al solo genitore biologico (o adottivo) e non potrà, quindi, essere mai estesa all’altro componente dell’unione. La cessazione del vincolo comporta l’obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento, rendendo applicabile l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tema di deduzioni e detrazioni, l'assimilazione coniuge/partner comporta la possibilità di ridurre le imposte dovute nel caso in cui delle spese vengono sostenute nell’interesse del congiunto considerato ai fini fiscali come familiare a carico (un esempio su tutti gli oneri relativi alle spese sanitarie, oppure quelli sostenuti per corsi universitari). Inoltre per quanto riguarda gli interessi passivi ipotecari pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, ciascuno dei patner dell'unione civile può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (ex art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR) quando il mutuo è intestato ad entrambi, così come avviene tra coniugi, e se il partner è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
Infine un'importante novità, in tema di unioni civili, è la possibilità di costituire l'azienda coniugale (ex art. 177 del c.c.) o l'impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.) con la possibilità di ripartire il reddito tra i soggetti che vi partecipano. Nell’azienda coniugale sarà possibile imputare a entrambi il reddito conseguito metà ciascuno (salvo diverso accorso tra le parti), mentre nell’impresa familiare il reddito prodotto deve essere imputato al titolare dell’impresa almeno per il 51%.
Le unioni civili riguardano rapporti tra persone dello stesso sesso, del tutto assimilate civilisticamente e fiscalmente al matrimonio, mentre le convivenze di fatto possono riguardare i rapporti tra soggetti di sesso diverso o meno, garantendo, se registrate all'anagrafe, un livello minimo di diritti anche anche se non assimilate al matrimonio.
L’equivalenza coniuge/partner, non valevole in caso di convivenza, comporta indubbi riflessi di natura fiscale, in quanto paragonare l'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio determina, laddove ne sussistano i presupposti, la totale applicazione delle norme tributarie previste per il matrimonio.
Infatti tra le opportunità fiscali offerte alle unioni civili c'è l'applicazione delle disposizioni relative alla presentazione del modello 730 congiunto, che consente loro di ottenere rimborsi in tempi brevi oppure di pagare le imposte dovute mediante trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione. L’assimilazione coniuge/partner determina anche il riconoscimento a favore delle unioni civili, ex art. 12, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Il partner può essere considerato ai fini fiscali come altro familiare a carico quando il congiunto risulti non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che conviva con il contribuente oppure riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti del Giudice, possibilità che persiste fino all’annotazione della sentenza di divorzio. Una peculiarità riguarda la detrazione/deduzione degli oneri relativi ai figli naturali del partner, in quanto in linea generale vige il divieto di adozione e quindi l'impossibilità di fruire delle detrazioni per figli a carico, la quale potrà essere ancora riconosciuta esclusivamente al solo genitore biologico (o adottivo) e non potrà, quindi, essere mai estesa all’altro componente dell’unione. La cessazione del vincolo comporta l’obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento, rendendo applicabile l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tema di deduzioni e detrazioni, l'assimilazione coniuge/partner comporta la possibilità di ridurre le imposte dovute nel caso in cui delle spese vengono sostenute nell’interesse del congiunto considerato ai fini fiscali come familiare a carico (un esempio su tutti gli oneri relativi alle spese sanitarie, oppure quelli sostenuti per corsi universitari). Inoltre per quanto riguarda gli interessi passivi ipotecari pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, ciascuno dei patner dell'unione civile può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (ex art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR) quando il mutuo è intestato ad entrambi, così come avviene tra coniugi, e se il partner è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
Infine un'importante novità, in tema di unioni civili, è la possibilità di costituire l'azienda coniugale (ex art. 177 del c.c.) o l'impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.) con la possibilità di ripartire il reddito tra i soggetti che vi partecipano. Nell’azienda coniugale sarà possibile imputare a entrambi il reddito conseguito metà ciascuno (salvo diverso accorso tra le parti), mentre nell’impresa familiare il reddito prodotto deve essere imputato al titolare dell’impresa almeno per il 51%.
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