Novità in tema di separazione tra coniugi
Separazione tradizionale o negoziazione assistita? Ecco le novità...!!
Le coppie in crisi hanno avuto a disposizione sino ad ora un unico strumento per addivenire alla separazione coniugale: il tradizionale ricorso al Tribunale.
I coniugi intenzionati ad ottenere un provvedimento di separazione si rivolgevano con l'aiuto del proprio difensore (e possono tuttora continuare a farlo!) al Tribunale del luogo di ultima residenza comune mediante ricorso personale per separazione giudiziale o, nel caso vi fosse accordo su tutte le condizioni di separazione, attraverso la più rapida e snella procedura congiunta di separazione consensuale.
I coniugi comparsi personalmente nel procedimento consensuale davanti al Giudice, che tentava la conciliazione, dichiaravano la loro intenzione di separarsi.
Il verbale contentente le condizioni e sottoscritto da entrambi veniva poi omologato in Camera di Consiglio, con efficacia di titolo esecutivo, e comunicato in seguito dalla cancelleria all'ufficiale di stato civile per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio.
Oggi rimane ancora in essere questa procedura ma è tuttavia possibile una strada aternativa.
Si tratta appunto della nuova procedura di negoziazione assistita, introdotta con il D.L 132/2014, che presuppone che i due coniugi raggiungano, tramite l'avvocato, un accordo sulle condizioni di separazione, che non dovrà essere più confermato con la presenza degli istessi davanti al Giudice.
L'accordo redatto dall'avvocato produrrà i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali ma sarà l'avvocato che porterà le condizioni concordate e sottoscritte dai coniugi in Tribunale per ottenere il nulla osta della Procura in caso di figli minori.
Ciò per garantire comunque un controllo su quanto concordato dai coniugi, il cui contenuto dovrà sempre essere conforme al superiore interesse della prole minorenne.
Successivamente sarà sempre il difensore a inviare l'accordo di separazione all'ufficiale del comune affinchè venga registrato in calce all'atto di matrimonio.
Tale nuova procedura potrà essere utilizzata, a libera scelta dei coniugi, in maniera alternativa a quella classica sia in caso di separazione che di divorzio.
I coniugi intenzionati ad ottenere un provvedimento di separazione si rivolgevano con l'aiuto del proprio difensore (e possono tuttora continuare a farlo!) al Tribunale del luogo di ultima residenza comune mediante ricorso personale per separazione giudiziale o, nel caso vi fosse accordo su tutte le condizioni di separazione, attraverso la più rapida e snella procedura congiunta di separazione consensuale.
I coniugi comparsi personalmente nel procedimento consensuale davanti al Giudice, che tentava la conciliazione, dichiaravano la loro intenzione di separarsi.
Il verbale contentente le condizioni e sottoscritto da entrambi veniva poi omologato in Camera di Consiglio, con efficacia di titolo esecutivo, e comunicato in seguito dalla cancelleria all'ufficiale di stato civile per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio.
Oggi rimane ancora in essere questa procedura ma è tuttavia possibile una strada aternativa.
Si tratta appunto della nuova procedura di negoziazione assistita, introdotta con il D.L 132/2014, che presuppone che i due coniugi raggiungano, tramite l'avvocato, un accordo sulle condizioni di separazione, che non dovrà essere più confermato con la presenza degli istessi davanti al Giudice.
L'accordo redatto dall'avvocato produrrà i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali ma sarà l'avvocato che porterà le condizioni concordate e sottoscritte dai coniugi in Tribunale per ottenere il nulla osta della Procura in caso di figli minori.
Ciò per garantire comunque un controllo su quanto concordato dai coniugi, il cui contenuto dovrà sempre essere conforme al superiore interesse della prole minorenne.
Successivamente sarà sempre il difensore a inviare l'accordo di separazione all'ufficiale del comune affinchè venga registrato in calce all'atto di matrimonio.
Tale nuova procedura potrà essere utilizzata, a libera scelta dei coniugi, in maniera alternativa a quella classica sia in caso di separazione che di divorzio.
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