Novità legislative sull'appalto integrato
L'art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto), al comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "[...]E’ vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica anche l'articolo 216, comma 4-bis" (quest'ultimo articolo prevede che "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione").
Il comma 1-bis del medesimo articolo 59 prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice solo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori; per l'effetto limitando sensibilmente l'uso dell'appalto integrato.
Il Legislatore con il D.L. Sblocca cantieri ha previsto una serie di modifiche al codice appalti, tra cui vi è quella all'art. 23 che sostituisce integralmente il comma 3-bis (capo I, art.1, n.2):
"I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso".
Il medesimo decreto prevede anche la modifica del comma 4bis dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ove dopo il primo periodo viene aggiunto il seguente: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto”.
Quindi, con la modifica del predetto comma 4bis, il divieto di appalto integrato (recte: affidamento congiunto progettazione definitiva ed esecuzione) non si applica per tutti quei lavori i cui progetti definitivi vengono approvati entro il 31.12.2020 a condizione che il bando di gara sia pubblicato entro i seguenti 12 mesi, per cui l'Amministrazione potrà porre a base di gara il progetto definitivo ed affidare la progettazione esecutiva all'appaltatore.
Viene sostituito, altresì, il comma 3bis dell'art. 23 che, nella vecchia formulazione, rimandava ad un decreto del ministero infrastrutture e trasporti per disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2.500.000 euro.
Invece, con la predetta modifica, prevede che sia per i contratti di manutenzione ordinaria che per quelli di straordinaria (quest'ultima, con i limiti indicati) i lavori possono essere affidati anche sulla base del solo progetto definitivo con le caratteristiche ivi elencate, e che i lavori potranno prescindere (quindi iniziare) dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Su tale aspetto, preme evidenziare ed osservare che la possibilità di "prescindere" dal progetto esecutivo, se da un lato tenta di accelerare l'avanzamento dei lavori, dall'altro espone l'Impresa a sostanziali varianti in corso d'opera che per l'effetto finirebbero col rallentare e/o sospendere l'esecuzione dei lavori, vanificando così l'obiettivo del decreto.
Avv. Fabrizia Rumma
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