Novità nella formula dell’atto di pignoramento
Il decreto n. 59/2016 apporta novità nella formula dell’avvertimento contenuto nell’atto di pignoramento di cui all'art. 492 c.p.c.
E’ in vigore dall’altro ieri il decreto legge n. 59/2016, Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, il c.d. decreto banche, che apporta novità anche in materia di processo esecutivo.
Il decreto contiene diverse modifiche al codice di procedura civile tra le quali merita attenzione la novità apportata all’art. 492 c.p.c. sulla forma del pignoramento.
L’art. 4 del c.d. decreto banche, infatti, prevede che al terzo comma dell’art. 492 c.p.c. è aggiunto il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’ opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569".
La modifica del contenuto dell’atto di pignoramento discende direttamente dalla novella dell’art. 615 c.p.c., relativo alla forma dell’opposizione, che nella sua nuova formula prevede che nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
Resta, tuttavia, la possibilità di proporre opposizione oltre i termini indicati quando l’opposizione "sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile" come proseguono il nuovo articolo 615 c.p.c. ed il suddetto art. 4 del decreto banche.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/05/2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo anche se, trattandosi di decreto legge, bisognerà attendere che superi l’esame del Parlamento.
Il decreto contiene diverse modifiche al codice di procedura civile tra le quali merita attenzione la novità apportata all’art. 492 c.p.c. sulla forma del pignoramento.
L’art. 4 del c.d. decreto banche, infatti, prevede che al terzo comma dell’art. 492 c.p.c. è aggiunto il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’ opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569".
La modifica del contenuto dell’atto di pignoramento discende direttamente dalla novella dell’art. 615 c.p.c., relativo alla forma dell’opposizione, che nella sua nuova formula prevede che nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
Resta, tuttavia, la possibilità di proporre opposizione oltre i termini indicati quando l’opposizione "sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile" come proseguono il nuovo articolo 615 c.p.c. ed il suddetto art. 4 del decreto banche.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/05/2016 ed è entrato in vigore il giorno successivo anche se, trattandosi di decreto legge, bisognerà attendere che superi l’esame del Parlamento.
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