Novità per i futuri revisori contabili
Equipollenza riconosciuta fino al 2016
Il DM 63/2016, con cui è stata data attuazione alla disciplina contenuta nel DLgs.39/2010, ha posto fine al lungo iter relativo all'equipollenza dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale con l'esame per l'abilitazione all'esercizio di Dottore Commercialista stabilendo una sorta di esonero parziale.
Nel dettaglio, i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato previsto per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e i soggetti che intendono abilitarsi alle professione sono esonerati dalla prima e dalla seconda prova scritta dell'esame di stato per Revisori, mentre devono sostenere la terza prova, riguardante lo svolgimento di un caso pratico. Superata la prova scritta occorrerà poi sostenere la prova orale.
Per gli aspiranti revisori rimane, comunque, fermo l’obbligo di completare il tirocinio previsto per l’accesso alla revisione.
Con riferimento alle sessioni di esame 2016 troverà applicazione la disciplina previgente, e pertanto i soggetti che si abiliteranno potranno godere dell’esonero "totale" dall’esame da revisore.
Nel dettaglio, i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato previsto per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e i soggetti che intendono abilitarsi alle professione sono esonerati dalla prima e dalla seconda prova scritta dell'esame di stato per Revisori, mentre devono sostenere la terza prova, riguardante lo svolgimento di un caso pratico. Superata la prova scritta occorrerà poi sostenere la prova orale.
Per gli aspiranti revisori rimane, comunque, fermo l’obbligo di completare il tirocinio previsto per l’accesso alla revisione.
Con riferimento alle sessioni di esame 2016 troverà applicazione la disciplina previgente, e pertanto i soggetti che si abiliteranno potranno godere dell’esonero "totale" dall’esame da revisore.
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