Novità relative ai voucher
Voucher: maggiore tracciabilità e obbligo di comunicazione preventiva per i datori di lavoro
Il Ministero ha deciso di affermare la piena tracciabilità del lavoro accessorio per impedire che l’utilizzo dei buoni lavoro, nati come strumento per contrastare il lavoro nero, si trasformino in usi impropri ed illegali da parte delle imprese che utilizzano i voucher. Le novità sul lavoro accessorio sono in vigore dall’8 ottobre 2016. Da tale data sono operativi i nuovi obblighi di comunicazione previsti specificatamente per gli imprenditori non agricoli o professionisti e per gli imprenditori agricoli. Tra le modifiche introdotte dal provvedimento, quella relativa al lavoro accessorio con novità che riguardano soprattutto modalità, tempi e contenuti della comunicazione della prestazione e la previsione di un regime sanzionatorio ad hoc. Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:
imprenditori non agricoli o professionisti e imprenditori agricoli:
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla competente Direzione del lavoro, sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica,agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni
Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail. Dovranno, inoltre, essere comunicate eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
In caso di violazione degli obblighi è stata introdotta una nuova sanzione. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Nessuna novità invece per i committenti diversi da quelli elencati (es. privato che utilizza il voucher per una prestazione familiare).
Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra:
imprenditori non agricoli o professionisti e imprenditori agricoli:
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla competente Direzione del lavoro, sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica,agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni
Resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail. Dovranno, inoltre, essere comunicate eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
In caso di violazione degli obblighi è stata introdotta una nuova sanzione. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Nessuna novità invece per i committenti diversi da quelli elencati (es. privato che utilizza il voucher per una prestazione familiare).
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