Nulla la cartella che non "spiega" gli interessi
Se non sono indicati i criteri di calcolo degli interessi la cartella può essere annullata
Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sent. 4357/2017, se la cartella non reca i criteri di calcolo degli interessi, va annullata per difetto di motivazione. Il tutto facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 7 Statuto dei diritti del Contribuente.
Occorre precisare che tale prinicipio pare convenientemente applicabile al favore del contribuente solo nell'ipotei in cui la cartella sia il primo atto impositivo ricevuto dal contribuente (art. 36 bis e ter del DPR 600/73), ovvero nella classica ipotesi di recupero di imposte non versate.
Nelle altre situazioni in cui la cartella è solo atto esattivo e non di accertamento il criterio di calcolo degli interessi è già contenuto nell'avviso di accertamento previamente notificato al contribuente.
Occorre precisare, comunque, che il principio enucleato dai giudici milanesi deve ritenersi importante in quanto conforme al recente orientamento della Cassazione (Sentenze n. 24933/2016 e 7056/2014).
Va, infine, considerato che gli interessi indicati in cartella sono di diversa natura: interessi di ritardata iscrizione a ruolo ed interessi di mora, tenendo conto del fatto che il previo atto impositivo non determina tutti gli interessi che poi verranno chiesti al contribuente, in ragione del maggior tempo che la procedura esattiva richiede, che va dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella.
Occorre precisare che tale prinicipio pare convenientemente applicabile al favore del contribuente solo nell'ipotei in cui la cartella sia il primo atto impositivo ricevuto dal contribuente (art. 36 bis e ter del DPR 600/73), ovvero nella classica ipotesi di recupero di imposte non versate.
Nelle altre situazioni in cui la cartella è solo atto esattivo e non di accertamento il criterio di calcolo degli interessi è già contenuto nell'avviso di accertamento previamente notificato al contribuente.
Occorre precisare, comunque, che il principio enucleato dai giudici milanesi deve ritenersi importante in quanto conforme al recente orientamento della Cassazione (Sentenze n. 24933/2016 e 7056/2014).
Va, infine, considerato che gli interessi indicati in cartella sono di diversa natura: interessi di ritardata iscrizione a ruolo ed interessi di mora, tenendo conto del fatto che il previo atto impositivo non determina tutti gli interessi che poi verranno chiesti al contribuente, in ragione del maggior tempo che la procedura esattiva richiede, che va dalla formazione del ruolo alla notifica della cartella.
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