Nullità dei contratti bancari e forma scritta


Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara conferma l'orientamento dei Tribunali in tema di nullità dei contratti bancari per difetto di forma
Nullità dei contratti bancari e forma scritta
La Giurisprudenza più volte ha affermato che la nullità prevista dall'art. 117 Testo Unico Bancario (che prevede, per i contratti bancari l'obbligo della forma scritta a pena di nullità e che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati) debba essere considerata una c.d. "nullità di protezione", posta a tutela della parte debole del rapporto bancario, diretta ad assicurare la piena presa di conoscenza, da parte del cliente, delle clausole predisposte unilateralmente dalla banca nel rapporto con il cliente.

Pertanto la forma scritta per i contratti bancari ha lo scopo di assicurare la piena presa di conoscenza da parte del cliente delle clausole che vengono predisposte dalla Banca.
Anche la sottoscrizione, pretesa dallart. 117 TUB, ha lo scopo di garantire l'esigenza di una piena consapevolezza, da parte del cliente, circa il tipo ed il contenuto dell'impegno che egli assume nei confronti della banca.

Questo orientamento conforme della Giurisprudenza è stato recentissimamente confermato dal Tribunale di Ferrara con sentenza dell'8 giugno 2017 (Sentenza numero 698/2017 del Tribunale di Ferrara). Una conferma in più circa il fatto che sempre più spesso i tribunali italiani tutelano la parte debole del rapporto con la banca; ossia quella parte che non ha alcun "potere contrattuale", venendosi a trovare nella necessità o di accettare in blocco le clausole predisposte esclusivamente dalla Banca o rinunziare alla stipula del contratto e, dunque, magari ad un finaziamento di cui necessita.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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