Nullità dei contratti bancari “USI PIAZZA”


1° gennaio 1994: entrata in vigore del Testo Unico Bancario.
Nullità dei precedenti contratti facenti rinvio ai c.d."usi piazza"
Nullità dei contratti bancari “USI PIAZZA”
Risale al 1992 la prima legge sulla TRASPARENZA BANCARIA (Legge n. 154 del 1992), che prevede che i contratti bancari siano stipulati per iscritto e con una chiara indicazione del tasso di interesse praticato e di ogni altro costo relativo. L'anno successivo è stato emanato il Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993, entrato in vigore il 1° gennaio 1994: il c.d. T.U.B.). In particolare l'art. 117, 4° comma del T.U.B. prevede espressamente che i contratti bancari debbano indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati.

Cosa succede per i contratti bancari stipulati precedentemente all'entrata in vigore di queste leggi?
La Giurisprudenza è orientata nel senso della non automaticità dell’applicazione della legge sulla trasparenza bancaria e dell’art. 117 T.U.B. ai contratti stipulati precedentemente. L’art. 161 del Testo Unico Bancario stabilisce, infatti, che i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono regolati dalle norme anteriori.
La Giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, non rende privi di adeguata tutela i soggetti che hanno stipulato con le banche contratti anteriormente al luglio 1992 (quanto è entrata in vigore la legge sulla trasparenza bancaria). Infatti essa è orientata in maniera unanime nel senso che, comunque, gli interessi dei contratti precedenti alle indicate leggi vadano ricalcolati sulla base del saggio legale, stante la palese violazione di questi contratti con la previsione dell’art. 1284, 3° comma Codice Civile, secondo cui gli interessi in misura superiore al tasso legale devono essere convenuti per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

In altri termini, già prima delle leggi bancarie, vi era sempre stata una norma fondamentale contenuta nel Codice Civile (l'art. 1284) la quale stabilisce che gli interessi in misura superiore al tasso legale debbano essere pattuiti per iscritto (in modo da richiamare l'attenzione del soggetto che si obbliga a corrispondere interessi in misura superiore al saggio legale); in mancanza di questa pattuizione scritta, gli interessi vanno ricalcolati al saggio legale.
Questa norma - che è sempre stata presente nel Codice Civile e che costituisce una norma imperativa (ossia non derogabile per volontà delle parti) - prima dell'entrata in vigore della Legge sulla Trasparenza Bancaria veniva quasi costantemente disapplicata dalle Banche, le quali si ritenevano legittimate a praticare i c.d. interessi "usi piazza". Con questa terminologia ci si riferisce agli interessi usualmente praticati da una determinata banca su una determinata "piazza", ossia in una città. Ad esempio sulla "piazza " di Milano le banche si ritenevano legittimate ad applicare - visto che Milano costituisce il centro motore dell'attività imprenditoriale e commerciale d'Italia - interessi ben maggiori rispetto a quelli praticati, ad esempio, sulla "piazza" di Caltanissetta, dove l'economia è certamente più statica.

In altre parole, l'applicazione di questi interessi "uso piazza" non significa altro che totale arbitrio delle banche, le quali si sono sentite legittimate - dall'entrata in vigore del Codice Civile (Anno 1942) all'entrata in vigore della Legge sulla Trasparenza Bancaria (Anno 1992), e dunque per ben 50 anni! - ad infischiarsene di una norma imperativa contenuta nel Codice Civile, ritenendo che i c.d. "usi bancari" consentissero di poter perfino snobbare le norme del Codice Civile le quali, pertanto, avrebbero dovuto applicarsi a qualunque altro soggetto e non alle Banche! In sostanza le Banche ritenevano di poter godere, a pieno diritto, di veri e propri privilegi rispetto agli altri soggetti di diritto.
La stessa Giurisprudenza - prima dell'entrata in vigore della Legge sulla Trasparenza Bancaria - non aveva posto sufficiente attenzione a questo aspetto.
Dopo l'entrata in vigore dapprima della Legge 154 del 1992 (Trasparenza Bancaria) e, un anno dopo, del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993), la Giurisprudenza - nonostante la retroattività di queste leggi: ossia la non applicazione ai contratti precedenti - ha rivisto la propria posizione ed ha stabilito unanimamente che i tassi di interessi vadano comunque ricalcolati al saggio legale, stante la palese violazione dei contratti che fanno rinvio agli "usi piazza" con l'art. 1284 C.C.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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