Nullità del matrimonio religioso e delibazione


Nuove problematiche emerse a seguito del M.P. Mitis Iudex e della prassi della Rota Romana. È necessario il divorzio dopo la sentenza di nullità?
Nullità del matrimonio religioso e delibazione
Una delle domande più frequenti dei clienti venuti a valutare la possibilità di una causa di nullità di matrimonio (formula giuridicamente più corretta di "annullamento di matrimonio") presso i tribunali ecclesiastici è: Ma poi lo devo fare il divorzio?
La risposta più corretta è: dipende. Se la parte avrà ottenuto la dichiarazione di nullità di matrimonio, se cioè avrà avuto una sentenza affermativa passata in giudicato, a cui sarà seguita l'autorizzazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, potrà chiedere alla corte civile di appello la delibazione di tale sentenza, cioè il riconoscimento degli effetti della decisione ecclesiastica anche nell'ordinamento italiano, senza quindi dover intraprendere la strada del divorzio.
Ad alcune condizioni.
In primo luogo che questa sentenza non contrasti con l'ordinamento pubblico italiano. La consolidata giurisprudenza italiana, ad esempio, esclude l'ipotesi di delibazione nel caso in cui una delle parti abbia simulato il consenso ed abbia nascosto tale intenzione all'altra parte o, più recentemente, nel caso in cui la convivenza coniugale si sia protratta per più anni.

Il problema della delibazione delle sentenze canoniche, già ripetutamente sollevato negli ultimi tempi a causa di recenti decisioni della Corte di Cassazione, è venuto prepotentemente alla ribalta in questo ultimo anno, sollevato prima dagli avvocati, poi dalla dottrina ed infine addirittura da ben due interpellanze parlamentari, in merito a due distinte questioni: il nuovo processus brevior istituito con il M.P. Mitis Iudex e le sentenze rotali successive all'entrata in vigore del Rescriptum pontificio del 7 dicembre 2015.
Quanto al primo sono stati sollevati dubbi sulla natura effettivamente giudiziaria di tale processo. Fermo restante, infatti, che nel diritto canonico il Vescovo è, natura sua, giudice, le autorità civili sollevano dubbi sul fatto che una persona, che può di fatto non avere alcuna competenza tecnica, goda della funzione giudicante. Tanto più che nel processus brevior l'unica figura certamente competente in ambito giuridico è solo il Vicario Giudiziale, nella fase previa. Dopo di che né all'Istruttore, né all'assessore, tantomeno al Vescovo, è richiesta la conoscenza del diritto canonico. Né è prevista obbligatoriamente la presenza del patrono, da alcuni Vescovi addirittura sconsigliata. Su questa tematica pendono, quindi, alcuni quesiti presso il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (una sorta di Corte Costituzionale Vaticana).

Per le seconde, invece, si è parlato di gravissima lesione del diritto di difesa conseguente alla impossibilità per la parte di scegliersi un avvocato di fiducia. Basterà sinteticamente ricordare la lettera del Segretario di Stato, su mandato del Sommo Pontefice, del 18.2.2017 con la quale si dichiara illegittima la prassi instaurata presso la Rota Romana; la risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 2.3.2017, il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 7.3.2017 e le interpellanze parlamentari dell'on. Brunetta del 28.2.2017 e del 19.4.2017.

Al momento le questioni non sono state completamente risolte, neanche con la riammissione del patrocinio di fiducia presso la Rota Romana, condizionato com'è da norme vessatorie o di dubbia interpretazione o congruenza con il diritto canonico universale, e soggette anch'esse pertanto all'esame del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

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di avv. Alessia Gullo

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