Nullità del patto di prova
Nell`ipotesi in cui l’indicazione delle mansioni avvenga mediante il mero rinvio al contratto collettivo il patto di prova è nullo
Nell’ipotesi in cui l’indicazione delle mansioni oggetto del contratto di lavoro avvenga mediante il mero rinvio al contratto collettivo, il patto di prova è nullo se il richiamo non consente la ricostruzione delle mansioni nella loro materiale consistenza.
Il patto di prova, infatti, presuppone necessariamente l’indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore, e che costituiranno perciò l’oggetto della prova.
Sul punto la Corte di Cassazione (per tutte Cass. nn. 15307/01 - 21698/06) precisa il patto di prova svolge la sua funzione solo in quanto contenga, come essenziale elemento negoziale, la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento si svolgerà ed il datore fonderà la propria valutazione.
Questa specificazione può essere effettuata anche attraverso il richiamo di atti (dichiarazioni, documenti etc..) esterni al contratto, che di questo diventano parte integrante assumendone la medesima efficacia precettiva, purché anch’essi rivestano la forma scritta ed il loro contenuto sia conosciuto e voluto da entrambe le parti.
Avendo forma scritta anche il contratto collettivo, nella parte relativa alla classificazione e descrizione delle mansioni, delinea figure astratte, nell’ambito delle quali è destinata ad inserirsi la specifica mansione assegnata al singolo lavoratore. Descrizione contrattuale che, com’è noto, ha una intensità graduata che va dalla massima genericità costituita dalle "categorie" (moduli ex art. 2095 c.c.) ai singoli profili professionali.
Fatta tale premessa, il contratto individuale può essere validamente integrato per relationem, solo se dal richiamato contratto collettivo emerge un’adeguata indicazione e specificazione del mansioni stesse.
In questo quadro, è stato dalla cassazione ritenuto insufficiente non solo il richiamo alle categorie ex art. 2095 c.c. ma anche indicazioni quali "addetto amministrativo" o "impiegato di quinta categoria" (cass. civ. sez. lav. 14950/00).
Ai fini della validità del patto di prova è dunque indispensabile che il richiamo al contratto collettivo consenta l’individuazione specifica delle mansioni.
Il patto di prova, infatti, presuppone necessariamente l’indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore, e che costituiranno perciò l’oggetto della prova.
Sul punto la Corte di Cassazione (per tutte Cass. nn. 15307/01 - 21698/06) precisa il patto di prova svolge la sua funzione solo in quanto contenga, come essenziale elemento negoziale, la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento si svolgerà ed il datore fonderà la propria valutazione.
Questa specificazione può essere effettuata anche attraverso il richiamo di atti (dichiarazioni, documenti etc..) esterni al contratto, che di questo diventano parte integrante assumendone la medesima efficacia precettiva, purché anch’essi rivestano la forma scritta ed il loro contenuto sia conosciuto e voluto da entrambe le parti.
Avendo forma scritta anche il contratto collettivo, nella parte relativa alla classificazione e descrizione delle mansioni, delinea figure astratte, nell’ambito delle quali è destinata ad inserirsi la specifica mansione assegnata al singolo lavoratore. Descrizione contrattuale che, com’è noto, ha una intensità graduata che va dalla massima genericità costituita dalle "categorie" (moduli ex art. 2095 c.c.) ai singoli profili professionali.
Fatta tale premessa, il contratto individuale può essere validamente integrato per relationem, solo se dal richiamato contratto collettivo emerge un’adeguata indicazione e specificazione del mansioni stesse.
In questo quadro, è stato dalla cassazione ritenuto insufficiente non solo il richiamo alle categorie ex art. 2095 c.c. ma anche indicazioni quali "addetto amministrativo" o "impiegato di quinta categoria" (cass. civ. sez. lav. 14950/00).
Ai fini della validità del patto di prova è dunque indispensabile che il richiamo al contratto collettivo consenta l’individuazione specifica delle mansioni.
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