Nullità dell'atto di accertamento
Sottoscrizione di un soggetto non dotato di una qualifica funzionale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza n. 3222 del 10 aprile 2015
Sez. XXV - Presidente Luigi Verniero - Relatore Giovanni Ingino
La pronuncia sancisce la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale, quindi, non abilitato, perchè non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. n. 266 del 1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).
In merito il Consiglio di Stato con ordinanza 26/11/13, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.
Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l`illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
Pertanto è da verificare se il funzionario (in sostanza delegato), abbia la qualifica corrispondente alla abilitatazione idonea a sottoscrivere l'atto di accertamento.
Sez. XXV - Presidente Luigi Verniero - Relatore Giovanni Ingino
La pronuncia sancisce la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale, quindi, non abilitato, perchè non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. n. 266 del 1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).
In merito il Consiglio di Stato con ordinanza 26/11/13, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.
Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l`illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
Pertanto è da verificare se il funzionario (in sostanza delegato), abbia la qualifica corrispondente alla abilitatazione idonea a sottoscrivere l'atto di accertamento.
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