Nullità della delibera condominiale


Ribadita nuovamente la necessità del termine libero di 5 giorni antecedente la convocazione
Nullità della delibera condominiale
Uno degli argomenti che maggiormente coinvolge la vita dei cittadini è quello del Condominio e delle relative assemblee tra condomini.
Purtroppo molto spesso le assemblee di Condominio non vengono tenute nei modi prescritti dalla legge e questo da vita a molteplici impugnative volte ad ottenere l'annullamento della delibera condominiale.

Diversi sono i motivi formali per richiedere al Tribunale l'annullamento della decisione presa dall'assemblea; tra questi motivi formali esiste quello che impone la necessità di un termine libero tra la ricezione della convocazione dell'assemblea e la data della stessa.

Difatti, ai fini della validità della convocazione, la legge (art. 66 disp. att. c.c.) prevede che debba esserci "il termine di cinque giorni liberi ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione", il quale costituisce lo spatium deliberandi minimo che spetta al soggetto condomino affinché possa sia valutare la propria convenienza a partecipare alla riunione sia, nel caso di partecipazione, apporvi il proprio utile e fattivo contributo.

Sul punto la Giurisprudenza era stata più volte nel tempo chiara, arrivando a prevedere che il regolamento del Condominio potesse aumentare tale termine, ma non ridurlo (Cass. 9291/92), altresì chiarendo che il termine dei 5 giorni deve calcolarsi dalla data di ricezione della convocazione alla data della prima convocazione, e NON del giorno in cui effettivamente poi l'assemblea si svolge (su tutte Trib. Genova 5/5/2010), escludendo il giorno in cui deve tenersi l'assemblea ma computando quello in cui la comunicazione è ricevuta.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta la possibilità per l'avente diritto di impugnare la delibera dell'assemblea condominiale ed il diritto di ottenere dal Tribunale una pronuncia di annullamento della stessa.
Tale pacifico orientamento è stato nuovamente ribadito sia dal Tribunale di Roma sia dal Tribunale di Tivoli con recentissima sentenza (settembre 2016).

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di Avv. Antonio Mancini

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