Nullità della donazione di un bene altrui
la donazione di una quota in comunione facente parte della massa ereditaria e disposta prima della divisione dal coerede è nulla per mancanza di causa
Con un'interessante pronuncia le Sezioni Unite Civili, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, definiscono la nullità della donazione di una quota ideale da parte del coerede, facente parte di una massa ereditaria, disposta in un momento antecedente la divisione.
Da un lato il nostro ordinamento ai sensi dell’art. 769 c.c., ammette la donazione di un bene facente parte del patrimonio del donante, dall’atro, l’art. 771 c.c. sanziona con la nullità la donazione di beni futuri, ovvero non ancora venuti ad esistenza.
Nel caso di beni in comunione ordinaria, tuttavia, l’art. 1103 c.c., stabilisce che cisacun comproprietario può disporre del bene nei limiti della propria quota ideale.
Pertanto, il contrasto investe l’applicazione della nullità ai sensi dell’art. 771 c.c. anche ai casi di beni di cui il donante è titolare in comunione ordinaria e, dunque, l’equiparazione della categoria dei beni futuri con quella dei beni altrui.
Con sentenza n.5068 del 15.3.2016, le Sezioni Unite Civile hanno stabilito che "la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione".
L’esistenza del bene nel patrimonio, e dunque nella disponibilità, del donante è infatti elemento costitutivo del negozio, la sua mancanza comporta la non riconducibilità di tale atto nello schema negoziale della donazione dispositiva, mancando la causa del contratto stesso.
Da ciò deriva la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. per mancanza della causa della donazione di un bene altrui.
Occorre, tuttavia, distinguere due diverse ipotesi:
- - Se il bene fa parte del patrimonio del donante al momento della donazione, questa è dispositiva e dunque è valida ed efficace,
- - Se il bene non si trova nel patrimonio del donante e le parti ne sono consapevoli, il donante deve assumenrsi l’obbligazione di procurarne l’acquisto al terzo donatario (c.d. donazione obbligatoria di dare);
- - Se il bene non si trova nel patrimonio del donante al momento del negozio e le parti non ne sono consapevoli, la donazione è nulla per mancanza della causa donativa.
Se ne deduce che nell’ipotesi di donazione da parte del coerede di una quota ideale di un bene in comunione appartenente alla massa ereditaria, questa è nulla se compiuta prima della divisione, poiché, in tal caso, il bene non è ancora entrato a far parte del patrimonio del disponente.
Da un lato il nostro ordinamento ai sensi dell’art. 769 c.c., ammette la donazione di un bene facente parte del patrimonio del donante, dall’atro, l’art. 771 c.c. sanziona con la nullità la donazione di beni futuri, ovvero non ancora venuti ad esistenza.
Nel caso di beni in comunione ordinaria, tuttavia, l’art. 1103 c.c., stabilisce che cisacun comproprietario può disporre del bene nei limiti della propria quota ideale.
Pertanto, il contrasto investe l’applicazione della nullità ai sensi dell’art. 771 c.c. anche ai casi di beni di cui il donante è titolare in comunione ordinaria e, dunque, l’equiparazione della categoria dei beni futuri con quella dei beni altrui.
Con sentenza n.5068 del 15.3.2016, le Sezioni Unite Civile hanno stabilito che "la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione".
L’esistenza del bene nel patrimonio, e dunque nella disponibilità, del donante è infatti elemento costitutivo del negozio, la sua mancanza comporta la non riconducibilità di tale atto nello schema negoziale della donazione dispositiva, mancando la causa del contratto stesso.
Da ciò deriva la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. per mancanza della causa della donazione di un bene altrui.
Occorre, tuttavia, distinguere due diverse ipotesi:
- - Se il bene fa parte del patrimonio del donante al momento della donazione, questa è dispositiva e dunque è valida ed efficace,
- - Se il bene non si trova nel patrimonio del donante e le parti ne sono consapevoli, il donante deve assumenrsi l’obbligazione di procurarne l’acquisto al terzo donatario (c.d. donazione obbligatoria di dare);
- - Se il bene non si trova nel patrimonio del donante al momento del negozio e le parti non ne sono consapevoli, la donazione è nulla per mancanza della causa donativa.
Se ne deduce che nell’ipotesi di donazione da parte del coerede di una quota ideale di un bene in comunione appartenente alla massa ereditaria, questa è nulla se compiuta prima della divisione, poiché, in tal caso, il bene non è ancora entrato a far parte del patrimonio del disponente.
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